Diritto all'Oblio e Deindicizzazione

Diritto all’Oblio e Deindicizzazione: Guida Completa (art. 17 del GDPR)

Il diritto all’oblio è un diritto fondamentale della persona, sancito dall’art. 17 del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali). Questo diritto si concretizza nella possibilità di non essere esposti indefinitamente ai danni derivanti dalla ripubblicazione di notizie passate, anche se originariamente diffuse in modo lecito. In sostanza, il diritto all’oblio mira a proteggere gli individui da una sorta di “eterno presente” online, dove informazioni obsolete possono danneggiare la reputazione e l’immagine.

Elementi Chiave del Diritto all’Oblio

  • Fattore Tempo: Il trascorrere del tempo è un elemento essenziale. Una notizia, pur avendo avuto rilevanza pubblica in passato, potrebbe non averla più nel presente.
  • Interesse Pubblico: La permanenza di una notizia online deve essere bilanciata con l’interesse pubblico attuale. Se l’interesse pubblico è cessato, il diritto all’oblio prevale.
  • Contestualizzazione: Il diritto all’oblio garantisce che le informazioni siano contestualizzate e aggiornate, evitando che la persona venga identificata con eventi passati che non la definiscono più.

Diritto all’Oblio Online e Motori di Ricerca

Con l’avvento di Internet, le notizie online rimangono accessibili a tempo indeterminato. I motori di ricerca, in particolare, possono recuperare facilmente informazioni obsolete. Questo rende cruciale il concetto di deindicizzazione, ovvero la rimozione di un link dai risultati di ricerca. La deindicizzazione non elimina l’informazione dalla rete, ma la rende meno accessibile.

Deindicizzazione: Come Funziona?

  • Non Automatica: La deindicizzazione non è automatica, ma richiede un bilanciamento tra il diritto all’oblio e l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni.
  • Bilanciamento di Interessi: Il gestore del motore di ricerca deve valutare caso per caso, considerando la natura dell’informazione, il suo impatto sulla vita privata e l’interesse del pubblico.
  • Ruolo Pubblico: Chi riveste un ruolo pubblico deve dimostrare maggiore tolleranza verso il pubblico scrutinio.

Responsabilità dei Motori di Ricerca

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i gestori dei motori di ricerca sono responsabili del trattamento dei dati personali. Ciò significa che la loro attività di indicizzazione, memorizzazione e messa a disposizione delle informazioni online è considerata “trattamento di dati”. Di conseguenza, i motori di ricerca hanno una responsabilità concorrente con gli editori dei siti web nella protezione dei dati personali.

Deindicizzazione Globale e Limiti Territoriali

La Corte di Cassazione ha chiarito che le normative sulla protezione dei dati personali si applicano anche ai motori di ricerca stranieri, se operano commercialmente in Italia. Inoltre, ha stabilito che è possibile ordinare la deindicizzazione a livello globale, anche al di fuori dell’Unione Europea. Ciò è dovuto alla natura “liquida e pervasiva” della circolazione dei dati online, che rende insufficiente una deindicizzazione limitata al territorio UE.

Archivi Storici Digitali e Diritto all’Oblio

Gli archivi storici digitali dei giornali presentano sfide specifiche per il diritto all’oblio.

  • Articoli Diffamatori: Il mantenimento online di articoli con contenuti diffamatori costituisce una nuova violazione se lede diritti costituzionali.
  • Articoli Leciti: Per articoli inizialmente leciti, la deindicizzazione potrebbe non essere sufficiente, richiedendo l’aggiunta di una nota informativa che contestualizzi la notizia.

Obblighi e Diritti

  • Obbligo di Valutazione: I gestori dei motori di ricerca devono valutare le richieste di deindicizzazione, bilanciando i diversi interessi in gioco.
  • Richiesta dell’Interessato: È l’interessato a dover attivarsi per richiedere la deindicizzazione, dimostrando l’esistenza di un pregiudizio. Non è necessario fornire una decisione giudiziaria in fase precontenziosa.
  • Risarcimento Danni: In caso di rifiuto o ritardo ingiustificato nella deindicizzazione, il gestore del sito può essere chiamato a risarcire i danni subiti.

Conclusioni

Il diritto all’oblio è un diritto in continua evoluzione, che si adatta alle nuove tecnologie e alle sfide del mondo digitale. La giurisprudenza ha esteso la responsabilità dei motori di ricerca nella tutela dei dati personali, riconoscendo la deindicizzazione come strumento fondamentale per garantire il diritto all’oblio. La possibilità di ottenere la deindicizzazione globale sottolinea l’importanza di una protezione efficace e senza limiti territoriali in un’era di circolazione online dei dati.

Un esempio pratico

Ordinanza del Tribunale di Bergamo: Diritto all’Oblio e Deindicizzazione dal motore di ricerca

Introduzione:

L’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 5 maggio 2021 affronta un caso emblematico sul diritto all’oblio e la deindicizzazione dai motori di ricerca. Un dottore commercialista, ingiustamente accusato in passato e poi assolto, si è visto danneggiare la reputazione a causa della persistenza di notizie obsolete e lesive nei risultati di ricerca. La sentenza del tribunale ha ordinato al motore di ricerca convenuto di procedere con la totale e definitiva deindicizzazione di tali risultati.

Punti Chiave:

  • Il Caso: Un professionista, dopo essere stato assolto da accuse infondate di collusione mafiosa, ha subito un danno alla reputazione a causa di risultati di ricerca obsoleti.
  • Richiesta di Deindicizzazione: Il professionista aveva già tentato la rimozione dei link tramite il servizio G. removals, senza successo. Ha quindi richiesto al Tribunale la deindicizzazione completa.
  • Motivazioni del Tribunale:
    • Il tribunale ha riconosciuto che i risultati di ricerca erano lesivi per la reputazione del ricorrente.
    • La rimozione degli URL contestati era insufficiente, in quanto il motore di ricerca continuava a fornire risultati simili.
    • Il trattamento dei dati personali del ricorrente è stato ritenuto illecito e non cessato.
  • Riferimenti Normativi: La sentenza si basa sul decreto legislativo 196/2003, modificato dal decreto legislativo 101/2018, e sul regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare l’articolo 17 sul diritto alla cancellazione dei dati.
  • Linee Guida EDPB: Il tribunale ha citato le linee guida del European Data Protection Board (EDPB) che specificano come la deindicizzazione rimuova un contenuto specifico dai risultati di ricerca, senza però cancellarlo dalla fonte originale.
  • Revoca del Consenso: La presentazione di una richiesta di deindicizzazione equivale alla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del motore di ricerca.
  • Ruolo di Caching Provider: il motore di ricerca ha invocato il suo ruolo di caching provider, ma il tribunale ha ribadito che sussiste l’obbligo di rimuovere le informazioni una volta accertata la loro illiceità.

Esito del procedimento

Il tribunale ha ordinato al motore di ricerca la totale e definitiva deindicizzazione dei risultati relativi al ricorrente, inclusi i suggerimenti di ricerca e la cache. L’ordinanza evidenzia l’importanza del diritto all’oblio, la responsabilità dei motori di ricerca nel trattamento dei dati personali e la necessità di garantire la correttezza e l’aggiornamento delle informazioni online.

Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “contatti“.

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