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Il Regolamento (CE) n. 261/2004 è stato emanato per migliorare la tutela dei passeggeri aerei in caso di negato imbarco, ritardo e/o cancellazione del volo. Il regolamento istituisce una serie di diritti per i passeggeri, tra cui il diritto al rimborso, al trasporto su un volo alternativo o all’assistenza aeroportuale. Il regolamento si applica ai voli in partenza o in arrivo nell’Unione Europea e ai voli operati da compagnie aeree europee in partenza da paesi terzi.
Nel corso degli anni, il Regolamento (CE) n. 261/2004 è stato oggetto di numerosi interventi da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. La Corte ha contribuito a chiarire l’interpretazione del regolamento e ad ampliare i diritti dei passeggeri.
La distinzione tra ritardo e/o cancellazione del volo
La cancellazione del volo è definita, all’art. 2, par. 1, lett. l), come la “mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto”. La cancellazione è pertanto un fatto che colpisce tutti i passeggeri di un determinato volo, a prescindere da una decisione esplicita in tal senso da parte del vettore aereo.
Non sempre però è agevole distinguere fra ritardo e/o cancellazione del volo
La Corte di Giustizia con la propria pronuncia del 13 ottobre 2011, causa C-83/10, ha concluso che un volo dovrà infatti considerarsi «cancellato», allorché “il vettore provvede al trasporto dei passeggeri su un altro volo la cui programmazione originaria differisce da quella del volo originariamente previsto“. In sostanza, che la programmazione del volo originario è abbandonata e i passeggeri si sono uniti a quelli di altro volo il quale, a sua volta, è stato programmato indipendentemente da quello per il quale i passeggeri trasferiti avevano effettuato la loro prenotazione.
In conclusione, comunque, a seguito della sentenza Sturgeon, i passeggeri di voli ritardati sono stati equiparati, in relazione ai disagi e fastidi subiti a causa dell’inaspettata permanenza all’interno dell’aeroporto, ai passeggeri di voli cancellati, con conseguente attribuzione anche ai primi, seppure a date condizioni, del diritto a ricevere una compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del Reg. (CE) n. 261/2004.
Ciò nonostante, le due fattispecie ritardo e cancellazione, mantengono, ciascuna, la propria identità, che giustifica le seppur ridotte differenze sul piano disciplinare.
I doveri del vettore aereo in caso di cancellazione del volo
In caso di cancellazione del volo, il vettore aereo è chiamato a porre in essere gli specifici comportamenti (veri e propri doveri: di informazione, protezione e prestazione) indicati all’art. 5 del Reg. 261/2004, il quale opera un rinvio agli artticoli:
- 8 ove si consente a ciascun passeggero di optare tra il diritto al rimborso nei termini di cui al par. 1,lett. a) ovvero all’imbarco su un volo alternativo di cui alle lett. b) e c)
- 9 (Diritto ad assistenza)
- 14 (Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti)
Come precisato dalla Corte di Giustizia, in considerazione del fatto che gli adempimenti elencati non sono previsti a fini risarcitori, ma sono pensati al preciso scopo di far fronte e limitare i gravi disagi e i fastidi inevitabilmente prodotti da un simile evento in capo a ciascuno dei passeggeri colpiti, gli stessi sono dovuti indipendentemente dalla imputabilità al vettore dell’evento che ha dato luogo alla cancellazione; e, pertanto, anche nel momento in cui un tale evento relativo al volo dipenda da “circostanze eccezionali” ai sensi di cui all’art. 5, par. 3, del regolamento.
Se il passeggero ha scelto l’imbarco su di un volo alternativo e l’orario di partenza è rinviato di almeno un giorno, il vettore areo è chiamato a fornire gratuitamente al passeggero pasti e bevande, una sistemazione in albergo, il trasporto tra l’aeroporto e l’albergo ed il diritto ad effettuare due chiamate telefoniche o inviare messaggi tramite email.
La Corte di Giustizia UE ha stabilito con la sentenza emessa nella causa C-530/19, Niki Luftfahrt, che il passeggero, rimasto privo dell’assistenza prevista dalla normativa, ha diritto ad ottenere il rimborso delle somme che, in base alla valutazione del giudice nazionale, delle circostanze del
caso concreto, risultano “necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione“.
Tutela del passeggero in caso di ritardo prolungato del volo
Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all’assistenza, nei termini indicati nel precedente paragrafo, se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.
Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore
Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.
L’indenizzo forfettario previsto dall’art. 7 del Reg. (CE) n. 261/2004 in caso di ritardo e/o cancellazione del volo
In caso di ritardo, il vettore aereo operativo è altresì tenuto alla corresponsione della compensazione pecuniaria di cui all’art. 7, calcolata in misura forfettaria nella seguente misura:
- € 250,00 per tutte le tratte aeree pari oppure inferiori a km 1.500;
- € 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a km 1.500 o internazionali comprese tra i km. 1.500 e 3.500;
- € 600,00 per tutte le tratte aeree internazionali superiori a km 3.500.
Quando il passeggero non ha diritto all’indennizzo?
Sostanzialmente, senza pretesa di esplorare ipotesi che nella pratica ben poco frequenti, il passeggero non ha diritto all’indennizzo previsto dall’articolo 7 in due casi:
- nel caso previsto al paragrafo 1, lett. c) dell’art. 5, allorquando i passeggeri siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
- ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Reg. (CE) n. 261/2004, il vettore aereo non è tenuto a versare la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 nel momento in cui possa dimostrare che la cancellazione del volo “è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Per esempio in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo.
Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto sul tema del ritardo e/o cancellazione del volo, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “contatti“.