morso del cane

Il morso del cane: responsabilità civile del proprietario (ex 2052 c.c.)

Nel nostro ordinamento, ai fini risarcitori, l’evento rappresentato dal morso del cane, viene considerato come se fosse opera diretta del proprietario o di chi si serve dell’animale, salvo che i medesimi riescano a provare il caso fortuito.

L’art. 2052 c.c. recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [2056 ss.] cagionati dall’animale [c.p. 672 c.p.], sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Il criterio di imputazione della responsabilità

La responsabilità del proprietario dell’animale, nell’applicazione della giurisprudenza, si atteggia come sostanzialmente oggettiva, addossata al proprietario o a chi lo ha in uso, a prescindere dal fatto che agli stessi possano concretamente muoversi specifiche censure in punto di diligenza nella custodia dell’animale stesso (v. Cass. 7 marzo 2016, n. 4373 e Cass. 28 luglio 2014, n. 17091, le quali, anche con riferimento all’ipotesi in esame, parlano esplicitamente di “responsabilità oggettiva”).

Da quanto appena esposto deriva che il custode diligente risponde ai fini risarcitori, esattamente come il custode negligente.

La custodia

L’orientamento giurisprudenziale predominante ritiene che la custodia si identifica in un potere di fatto esercitabile da un soggetto sull’animale: “il concetto di custodia deve,
quanto meno, significare un effettivo potere fisico, un governo sulla cosa, un uso cui sia collegato il dovere di badare a che dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari congiunture, non derivi pregiudizio ad altri” [Cass. civ., 13 aprile 1960, n. 2880]

Il tribunale di Potenza in un recente sentenza del 2022, ha poi individuato 3 caratteristiche costitutive del dovere di custodia:

  • il potere di controllare la cosa;
  • il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi intervenendo su ciò che ha provocato il danno, in modo tale da evitarlo attraverso un’opera preventiva di controllo e di sorveglianza;
  • il potere di escludere qualsiasi soggetto terzo dall’ingerenza sulla res, nel momento in cui si è prodotto il danno

La prova liberatoria: come il proprietario può liberarsi della responsabilità derivante dal morso del cane

Nonostante la responsabilità del custode sia ormai pacificamente considerata oggettiva (quindi anche in assenza di uno specifico addebito), la norma prevede un esonero in capo al proprietario/utilizzatore dell’animale, nell’ipotesi sussista un caso fortuito.

Cosa si intende per caso fortuito? Si intende un evento imprevedibile ed eccezionale che abbia condotto l’attività dannosa dell’animale. (Cass. Civ. 1947/1994)

Al fine di poter meglio comprendere quanto sia residuale la casistica che possa integrare il caso fortuito e liberare dalla responsabilità il proprietario dell’animale, si consideri quanto segue.

Secondo giurisprudenza, nella nozione di caso fortuito non rientra l’istinto inusuale dell’animale – dal momento che il medesimo è privo di raziocinio – e così l’imbizzarrimento del cavallo non è generalmente considerato idoneo ad integrare il caso fortuito.

Ancora, non è stato considerato caso fortuito la caduta di una signora che si era appoggiata ad un corrimano di una scala, al quale era legato un cane che l’azzannava; il comportamento di una bambina di tre anni, introdottasi in un giardino privato, recintato e chiuso da un cancello facilmente apribile, dove veniva aggredita da un cane.

La responsabilità per i danni cagionati dal morso del cane randagio

Si può dire che la responsabilità per i danni cagionati dal morso di un cane randagio toccherà all’ente pubblico (individuabile in base ai compiti attribuiti dalle leggi regionali) incaricato di adottare misure idonee per la prevenzione del randagismo. In generale la responsabilità incomberà dunque sulle ASL o sui Comuni – o su entrambi – nell’eventualità non abbiano posto in essere tutte le misure idonee per limitare la circolazione di animali randagi, come provvedere a una regolare opera di accalappiamento.

Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto sul tema dei danni cagionati dal morso del cane, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “contatti“.

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