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I moderni smartphone sono protetti da password, sequenze di sblocco e impronte digitali che garantiscono la sicurezza e la privacy dei dati ivi contenuti.
Nel caso di decesso del titolare dello smartphone, è possibile che i suoi eredi possano avere interesse ad accedere ai dati del defunto e se – come spesso accade – non sono a conoscenza della chiave di accesso, il problema può essere di non semplice soluzione.
Come noto, i fornitori del sistema operativo che permette l’utilizzo dei nostri dispositivi mobili (ad ed. Google ed Apple), mettono a disposizione dell’utente la possibilità di effettuare un backup dei dati, in cloud, ovvero presso i propri server. In questo modo l’utente è sicuro che un danneggiamento accidentale del proprio dispositivo, non comprometterebbe i dati contenuti che potrebbero essere facilmente recuperati tramite una connessione internet.
Questo servizio di backup che delocalizza i dati dell’utente su di un server terzo, può costituire un’alternativa al familiare del de cuius che non sia in possesso della password dello smartphone.
L’interrogativo contenuto nel titolo del presente articolo, ha trovato recentemente risposta affermativa, ma ad alcune condizioni, come recentemente chiarito sia dal Tribunale di Milano che da quello di Bologna.
La normativa applicabile in tema di recupero dei dati del defunto
La legislazione italiana prevede una norma ad hoc che disciplina l’accesso ai dati del defunto.
Si tratta dell’art. 2-terdecies Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018 che prevede:
- I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e’ ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.
- La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
- L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
- In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonchè del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
In sostanza l’art. 2 terdecies D.lgs 196/2003 prevede due condizioni principali affinché il richiedente possa avanzare una legittima richiesta di accesso ai dati del defunto:
- agisca per ragioni familiari meritevoli di protezione;
- non vi sia espresso divieto dell’interessato all’accesso ai propri dati.
Il caso esaminato dal tribunale di Bologna
Appare interessante riportare un’applicazione pratica della normativa sopra richiamata, come recentemente interpretata dal Tribunale di Bologna.
La madre di un ragazzo deceduto si è rivolta al Tribunale di Bologna, per richiedere un provvedimento che ordinasse ad Apple, di fornirle assistenza onde recuperare i dati contenuti nel cellulare del figlio.
La situazione appariva particolarmente delicata anche in quanto si sospettava un suicidio del ragazzo ed il materiale contenuto nel cellulare, avrebbe potuto fornire informazioni importanti in merito alle ragioni del gesto.
Apple si costituiva in giudizio senza opporsi alla richiesta della madre di accesso ai dati del defunto e rimettendosi alla decisione del giudice.
Il tribunale bolognese accoglieva la richiesta presentata dalla madre del giovane deceduto, in quanto ravvisava quelle “ragioni familiari meritevoli di protezione” (art. 2 terdecies D.lgs 196/2003) richieste dalla norma ed inoltre in quanto appurava che il minore non aveva formulato espresso divieto all’accesso di terzi ai propri dati.
La massima del provvedimento del Tribunale di Bologna del 25 novembre 2021 è quindi la seguente: “In applicazione dell’art. 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, la madre di un ragazzo defunto può legittimamente richiedere accesso ai dati del cellulare del figlio, conservati su iCloud, quando questi non l’abbia espressamente vietato ai sensi del comma 2 del citato articolo (Nel caso di specie, l’accesso ai dati personali conservati nel servizio cloud del sistema Apple era stato richiesto dalla madre di un ragazzo deceduto per suicidio ed era preordinato alla comprensione delle ragioni sottese a tale gesto).”
Conclusione
In conclusione, la risposta al quesito formulato nel titolo del presente articolo, può essere considerata affermativa, purché sussistano le condizioni previste dall’art. 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Recuperare i dati del defunto contenuti nel suo account è quindi possibile, ma per fare ciò sarà necessario rivolgersi al giudice.
Allo scrivente non sono noti casi giurisprudenziali che coinvolgano Google, ma si ritiene che la vicenda decisa dal tribunale di Bologna, troverebbe un esito analogo anche nei confronti di tale soggetto.
Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto sul tema dell’accesso ai dati del defunto, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “contatti“.