la responsabilità dell'insegnante

La responsabilità degli insegnanti

In termini generali si può affermare che la responsabilità degli insegnanti possa essere sia di natura contrattuale che extracontrattuale, a seconda del tipo di sinistro che si verifica:

  • qualora un alunno rechi danno a sé stesso, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall’art. 1218 c.c.;
  • qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole di cui all’art. 2048 c.c.

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Responsabilità degli insegnanti nell’eventualità lo studente subisca un danno da autolesione

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che, in conseguenza dell’accoglimento della domanda di iscrizione dell’allievo – con la conseguente ammissione di quest’ultimo alla scuola – si determina l’instaurazione di un vincolo negoziale tra l’istituto scolastico e l’allievo, vincolo questo dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso. (Cass. Civ. 2559/2011).

Il preciso riferimento alla fruizione della prestazione scolastica “in tutte le sue espressioni”
induce a ritenere che tale obbligo gravante sull’istituto scolastico non viene meno né tantomeno si affievolisce allorquando lo studente si trovi, ad esempio, in gita scolastica, dato che anche tale attività è annoverabile all’interno della vasta gamma delle prestazioni scolastiche.

Da ciò consegue che, allorquando lo studente, benché sottoposto a tale controllo, subisca un danno da autolesione, sussistendo tra l’allievo e la scuola un vincolo negoziale di tipo contrattuale, trova applicazione il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.

Pertanto, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile. (Cass. Civ. 2559/2011).

Con specifico riferimento al rapporto tra allievo ed insegnante, è pacificamente ritenuto che tra le due parti si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona

Responsabilità degli insegnanti nell’eventualità lo studente rechi un danno a terzi

Per maggiore chiarezza, dunque, va tenuta distinta l’ipotesi dell’autolesione da quella in cui l’allievo cagioni un danno ad un soggetto terzo. In questo caso, ove il danno venga cagionato dall’allievo mentre questi era sotto la vigilanza dell’insegnante, su quest’ultimo grava una responsabilità oggettiva per il danno posto in essere dal controllato, ai sensi di quanto disposto all’art. 2048 c.c.

In tal caso, mutuando quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità,

“per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale”

Cass. Civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9542

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Danno da autolesione e responsabilità degli insegnanti: due casi tratti dalla giurisprudenza meneghina

Si riportano di seguito due esempi tratti dalla giurisprudenza del tribunale di Milano, nei quali il giudice, nel primo caso ha ritenuto sussistere una responsabilità dell’insegnante nella causazione del sinistro, mentre invece nel secondo caso ha scagionato completamente sia la scuola che la maestra.

Caso n. 1

Lo studente vittima del sinistro, frequentava il terzo anno di un istituto tecnico e durante la lezione di educazione fisica, mentre stava correndo lungo il campo della palestra interna all’istituto insieme agli altri compagni di classe, urtava violentemente il collo contro il filo di nylon, teso, di sostegno della rete di pallavolo collocata a metà campo. A differenza di quanto avveniva solitamente durante la corsa di riscaldamento, quel giorno la rete non era stata sganciata dal professore, che in quel momento era impegnato a compilare il registro di classe. In seguito all’impatto con il filo di nylon l’alunno cadeva a terra procurandosi “trauma regione cervicale anteriore, trauma distorsivo rachide cervicale, come diagnosticato al pronto soccorso dove veniva trasportato.

Il Tribunale, dopo aver accertato la ricostruzione dei fatti sopra indicata, ha ritenuto la responsabilità del Ministero convenuto, a causa della negligenza dell’insegnante nell’adempimento dell’obbligazione di vigilanza e protezione degli alunni, per non aver rimosso la rete prima di aver dato il consenso agli alunni a che iniziassero la corsa di riscaldamento.

All’esito del procedimento di liquidazione del danno subito dallo studente, il giudice ha quindi condannato il Ministero a corrispondere un risarcimento di circa 6.000,00 €.

Caso n. 2

In qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla figlia di 4 anni, per la frattura dell’omero sinistro, riportata a seguito della caduta occorsa nel cortile della scuola materna mentre scendeva da uno scivolo durante la ricreazione.

A seguito dell’istruttoria svolta, il giudice ha ritenuto la caduta della bimba fosse puramente accidentale. In particolare il tribunale ha ritenuto che lo scivolo fosse omologato per infanti di quell’età, che non vi fossero ulteriori insidie e che alla maestra non potesse essere mosso alcun tipo di addebito.

“Se ne deve concludere che si sia trattato di una caduta che, per la sua natura repentina ed improvvisa, si è verificata in maniera fortuita e non prevedibile da parte dell’insegnante, che era pacifico fosse presente al momento del fatto (tanto che è immediatamente intervenuta ed ha allertato i soccorsi), in adempimento dei suoi doveri di sorveglianza, e nulla avrebbe potuto fare per evitarla, non essendo evidentemente esigibile che la stessa insegnante accompagnasse nella discesa ciascuno dei bambini della sua classe che stavano giocando.”

Con queste motivazioni, il tribunale ha quindi rigettato la richiesta di risarcimento danni formulata dei genitori della bimba.

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Infine, come si è potuto evincere dai due esempi sopra riportati, è stato il Ministero ad essere convenuto in giudizio, in quanto dei danni conseguenti all’illecito dell’insegnante risponde tale struttura di vertice dell’Amministrazione statale ex art. 28 della Costituzione.

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