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	<title>Avv. Mirko Gallazzi</title>
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	<title>Avv. Mirko Gallazzi</title>
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		<title>Diritto all&#8217;Oblio e Deindicizzazione: Guida Completa (art. 17 del GDPR)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 16:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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					<description><![CDATA[Il diritto all&#8217;oblio è un diritto fondamentale della persona, sancito dall&#8217;art. 17 del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali). Questo diritto si concretizza nella possibilità di non essere esposti indefinitamente ai danni derivanti dalla ripubblicazione di notizie passate, anche se originariamente diffuse in modo lecito. In sostanza, il diritto all&#8217;oblio mira [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Il diritto all&#8217;oblio è un diritto fondamentale della persona, sancito dall&#8217;art. 17 del GDPR (<a href="https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018" data-type="link" data-id="https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018" target="_blank" rel="noopener">Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali</a>). Questo diritto si concretizza nella <strong>possibilità di non essere esposti indefinitamente ai danni derivanti dalla ripubblicazione di notizie passate</strong>, anche se originariamente diffuse in modo lecito. In sostanza, il diritto all&#8217;oblio mira a proteggere gli individui da una sorta di &#8220;eterno presente&#8221; online, dove informazioni obsolete possono danneggiare la reputazione e l&#8217;immagine.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Elementi Chiave del Diritto all&#8217;Oblio</strong></h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Fattore Tempo:</strong> Il trascorrere del tempo è un elemento essenziale. Una notizia, pur avendo avuto rilevanza pubblica in passato, potrebbe non averla più nel presente.</li>



<li><strong>Interesse Pubblico:</strong> La permanenza di una notizia online deve essere bilanciata con l&#8217;interesse pubblico attuale. Se l&#8217;interesse pubblico è cessato, il diritto all&#8217;oblio prevale.</li>



<li><strong>Contestualizzazione:</strong> Il diritto all&#8217;oblio garantisce che le informazioni siano contestualizzate e aggiornate, evitando che la persona venga identificata con eventi passati che non la definiscono più.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Diritto all&#8217;Oblio Online e Motori di Ricerca</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Con l&#8217;avvento di Internet, le notizie online rimangono accessibili a tempo indeterminato. I motori di ricerca, in particolare, possono recuperare facilmente informazioni obsolete. <strong>Questo rende cruciale il concetto di deindicizzazione</strong>, ovvero la rimozione di un link dai risultati di ricerca. La deindicizzazione non elimina l&#8217;informazione dalla rete, ma la rende meno accessibile.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Deindicizzazione: Come Funziona?</strong></h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Non Automatica:</strong> La deindicizzazione non è automatica, ma richiede un bilanciamento tra il diritto all&#8217;oblio e l&#8217;interesse del pubblico ad accedere alle informazioni.</li>



<li><strong>Bilanciamento di Interessi:</strong> Il gestore del motore di ricerca deve valutare caso per caso, considerando la natura dell&#8217;informazione, il suo impatto sulla vita privata e l&#8217;interesse del pubblico.</li>



<li><strong>Ruolo Pubblico:</strong> Chi riveste un ruolo pubblico deve dimostrare maggiore tolleranza verso il pubblico scrutinio.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Responsabilità dei Motori di Ricerca</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ha stabilito che <strong>i gestori dei motori di ricerca sono responsabili del trattamento dei dati personali</strong>. Ciò significa che la loro attività di indicizzazione, memorizzazione e messa a disposizione delle informazioni online è considerata &#8220;trattamento di dati&#8221;. Di conseguenza, i motori di ricerca hanno una responsabilità concorrente con gli editori dei siti web nella protezione dei dati personali.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Deindicizzazione Globale e Limiti Territoriali</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione ha chiarito che le normative sulla protezione dei dati personali si applicano anche ai motori di ricerca stranieri, se operano commercialmente in Italia. Inoltre, ha stabilito che <strong>è possibile ordinare la deindicizzazione a livello globale</strong>, anche al di fuori dell&#8217;Unione Europea. Ciò è dovuto alla natura &#8220;liquida e pervasiva&#8221; della circolazione dei dati online, che rende insufficiente una deindicizzazione limitata al territorio UE.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Archivi Storici Digitali e Diritto all&#8217;Oblio</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Gli archivi storici digitali dei giornali presentano sfide specifiche per il diritto all&#8217;oblio.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Articoli Diffamatori:</strong> Il mantenimento online di articoli con contenuti diffamatori costituisce una nuova violazione se lede diritti costituzionali.</li>



<li><strong>Articoli Leciti:</strong> Per articoli inizialmente leciti, la deindicizzazione potrebbe non essere sufficiente, richiedendo l&#8217;aggiunta di una nota informativa che contestualizzi la notizia.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Obblighi e Diritti</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Obbligo di Valutazione:</strong> I gestori dei motori di ricerca devono valutare le richieste di deindicizzazione, bilanciando i diversi interessi in gioco.</li>



<li><strong>Richiesta dell&#8217;Interessato:</strong> È l&#8217;interessato a dover attivarsi per richiedere la deindicizzazione, dimostrando l&#8217;esistenza di un pregiudizio. Non è necessario fornire una decisione giudiziaria in fase precontenziosa.</li>



<li><strong>Risarcimento Danni:</strong> In caso di rifiuto o ritardo ingiustificato nella deindicizzazione, il gestore del sito può essere chiamato a risarcire i danni subiti.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Conclusioni</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il diritto all&#8217;oblio è un diritto in continua evoluzione, che si adatta alle nuove tecnologie e alle sfide del mondo digitale. La giurisprudenza ha esteso la responsabilità dei motori di ricerca nella tutela dei dati personali, riconoscendo la deindicizzazione come strumento fondamentale per garantire il diritto all&#8217;oblio. La possibilità di ottenere la deindicizzazione globale sottolinea l&#8217;importanza di una protezione efficace e senza limiti territoriali in un&#8217;era di circolazione online dei dati.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un esempio pratico</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Ordinanza del Tribunale di Bergamo: Diritto all&#8217;Oblio e Deindicizzazione dal motore di ricerca</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Introduzione:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ordinanza del Tribunale di Bergamo del 5 maggio 2021 affronta un caso emblematico sul <strong>diritto all&#8217;oblio</strong> e la <strong>deindicizzazione</strong> dai motori di ricerca. Un dottore commercialista, ingiustamente accusato in passato e poi assolto, si è visto danneggiare la reputazione a causa della persistenza di notizie obsolete e lesive nei risultati di ricerca. La sentenza del tribunale ha ordinato al motore di ricerca convenuto di procedere con la <strong>totale e definitiva deindicizzazione</strong> di tali risultati.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Punti Chiave:</strong></h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Il Caso:</strong> Un professionista, dopo essere stato assolto da accuse infondate di collusione mafiosa, ha subito un danno alla reputazione a causa di risultati di ricerca obsoleti.</li>



<li><strong>Richiesta di Deindicizzazione:</strong> Il professionista aveva già tentato la rimozione dei link tramite il servizio G. removals, senza successo. Ha quindi richiesto al Tribunale la <strong>deindicizzazione</strong> completa.</li>



<li><strong>Motivazioni del Tribunale:</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>Il tribunale ha riconosciuto che i risultati di ricerca  erano lesivi per la reputazione del ricorrente.</li>



<li>La rimozione degli URL contestati era insufficiente, in quanto il motore di ricerca continuava a fornire risultati simili.</li>



<li>Il trattamento dei dati personali del ricorrente è stato ritenuto illecito e non cessato.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Riferimenti Normativi:</strong> La sentenza si basa sul decreto legislativo 196/2003, modificato dal decreto legislativo 101/2018, e sul regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare l&#8217;articolo 17 sul <strong>diritto alla cancellazione</strong> dei dati.</li>



<li><strong>Linee Guida EDPB:</strong> Il tribunale ha citato le linee guida del European Data Protection Board (EDPB) che specificano come la <strong>deindicizzazione</strong> rimuova un contenuto specifico dai risultati di ricerca, senza però cancellarlo dalla fonte originale.</li>



<li><strong>Revoca del Consenso:</strong> La presentazione di una richiesta di deindicizzazione equivale alla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del motore di ricerca.</li>



<li><strong>Ruolo di Caching Provider:</strong> il motore di ricerca ha invocato il suo ruolo di <em>caching provider</em>, ma il tribunale ha ribadito che sussiste l&#8217;obbligo di rimuovere le informazioni una volta accertata la loro illiceità.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Esito del procedimento</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il tribunale ha ordinato al motore di ricerca la <strong>totale e definitiva deindicizzazione</strong> dei risultati relativi al ricorrente, inclusi i suggerimenti di ricerca e la cache. L&#8217;ordinanza evidenzia l&#8217;importanza del <strong>diritto all&#8217;oblio</strong>, la responsabilità dei motori di ricerca nel trattamento dei dati personali e la necessità di garantire la correttezza e l&#8217;aggiornamento delle informazioni online.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “<a href="https://www.avvocatogallazzi.it/contatti/" data-type="link" data-id="https://www.avvocatogallazzi.it/contatti/">contatti</a>“.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Ritardo e/o cancellazione del volo: la tutela del passeggero prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004</title>
		<link>https://www.avvocatogallazzi.it/2023/08/19/ritardo-e-o-cancellazione-del-volo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 20:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Regolamento (CE) n. 261/2004 è stato emanato per migliorare la tutela dei passeggeri aerei in caso di negato imbarco, ritardo e/o cancellazione del volo. Il regolamento istituisce una serie di diritti per i passeggeri, tra cui il diritto al rimborso, al trasporto su un volo alternativo o all&#8217;assistenza aeroportuale. Il regolamento si applica ai [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il <a href="https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Feb/Reg_261_2004.pdf" data-type="link" data-id="https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Feb/Reg_261_2004.pdf" target="_blank" rel="noopener">Regolamento (CE) n. 261/2004</a> è stato emanato per migliorare la tutela dei passeggeri aerei in caso di negato imbarco, ritardo e/o cancellazione del volo. Il regolamento istituisce una serie di diritti per i passeggeri, tra cui il diritto al rimborso, al trasporto su un volo alternativo o all&#8217;assistenza aeroportuale. Il regolamento si applica ai voli in partenza o in arrivo nell&#8217;Unione Europea e ai voli operati da compagnie aeree europee in partenza da paesi terzi.<br>Nel corso degli anni, il Regolamento (CE) n. 261/2004 è stato oggetto di numerosi interventi da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. La Corte ha contribuito a chiarire l&#8217;interpretazione del regolamento e ad ampliare i diritti dei passeggeri.<br></p>



<h4 class="wp-block-heading">La distinzione tra ritardo e/o cancellazione del volo</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La cancellazione del volo è definita, all’art. 2, par. 1, lett. l), come la <em>&#8220;mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto&#8221;</em>. La cancellazione è pertanto un fatto che colpisce tutti i passeggeri di un determinato volo, a prescindere da una decisione esplicita in tal senso da parte del vettore aereo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non sempre però è agevole distinguere fra ritardo e/o cancellazione del volo</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Giustizia con la propria pronuncia del 13 ottobre 2011, causa C-83/10, ha concluso che un volo dovrà infatti considerarsi «cancellato», allorché &#8220;<em>il vettore provvede al trasporto dei passeggeri su un altro volo la cui programmazione originaria differisce da quella del volo originariamente previsto</em>&#8220;. In sostanza, che la programmazione del volo originario è abbandonata e i passeggeri si sono uniti a quelli di altro volo il quale, a sua volta, è stato programmato indipendentemente da quello per il quale i passeggeri trasferiti avevano effettuato la loro prenotazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, comunque, a seguito della sentenza Sturgeon, i passeggeri di voli ritardati sono stati equiparati, in relazione ai disagi e fastidi subiti a causa dell’inaspettata permanenza all’interno dell’aeroporto, ai passeggeri di voli cancellati, con conseguente attribuzione anche ai primi, seppure a date condizioni, del diritto a ricevere una compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del Reg. (CE) n. 261/2004. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò nonostante, le due fattispecie ritardo e cancellazione, mantengono, ciascuna, la propria identità, che giustifica le seppur ridotte differenze sul piano disciplinare.</p>



<h4 class="wp-block-heading">I doveri del vettore aereo in caso di cancellazione del volo</h4>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di cancellazione del volo, il vettore aereo è chiamato a porre in essere gli specifici comportamenti (veri e propri doveri: di informazione, protezione e prestazione) indicati all’art. 5 del Reg. 261/2004, il quale opera un rinvio agli artticoli: </p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>8</strong>  ove si consente a ciascun passeggero di optare tra il diritto al rimborso nei termini di cui al par. 1,lett. a) ovvero all’imbarco su un volo alternativo di cui alle lett. b) e c)  </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>9</strong> (Diritto ad assistenza)</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>14</strong> (Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti)</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Come precisato dalla Corte di Giustizia, in considerazione del fatto che gli adempimenti elencati non sono previsti a fini risarcitori, ma sono pensati al preciso scopo di far fronte e limitare i gravi disagi e i fastidi inevitabilmente prodotti da un simile evento in capo a ciascuno dei passeggeri colpiti, gli stessi sono dovuti indipendentemente dalla imputabilità al vettore dell’evento che ha dato luogo alla cancellazione; e, pertanto, anche nel momento in cui un tale evento relativo al volo dipenda da &#8220;circostanze eccezionali&#8221; ai sensi di cui all’art. 5, par. 3, del regolamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il passeggero ha scelto l&#8217;imbarco su di un volo alternativo e l&#8217;orario di partenza è rinviato di almeno un giorno, il vettore areo è chiamato a fornire gratuitamente al passeggero pasti e bevande, una sistemazione in albergo, il trasporto tra l&#8217;aeroporto e l&#8217;albergo ed il diritto ad effettuare due chiamate telefoniche o inviare messaggi tramite email.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Giustizia UE ha stabilito con la sentenza emessa nella causa C-530/19, Niki Luftfahrt, che il passeggero, rimasto privo dell&#8217;assistenza prevista dalla normativa, ha diritto ad ottenere il rimborso delle somme che, in base alla valutazione del giudice nazionale, delle circostanze del<br>caso concreto, risultano &#8220;<em>necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione</em>&#8220;.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Tutela del passeggero in caso di ritardo prolungato del volo</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all&#8217;assistenza, nei termini indicati nel precedente paragrafo, se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all&#8217;assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell&#8217;Unione Europea si ha diritto all&#8217;assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.</p>



<h4 class="wp-block-heading">L&#8217;indenizzo forfettario previsto dall&#8217;art. 7 del Reg. (CE) n. 261/2004 in caso di ritardo e/o cancellazione del volo</h4>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di ritardo, il vettore aereo operativo è altresì tenuto alla corresponsione della compensazione pecuniaria di cui all’art. 7, calcolata in misura forfettaria nella seguente misura:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>€ 250,00 per tutte le tratte aeree pari oppure inferiori a km 1.500;</li>



<li>€ 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a km 1.500 o internazionali comprese tra i km. 1.500 e 3.500;</li>



<li>€ 600,00 per tutte le tratte aeree internazionali superiori a km 3.500.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Quando il passeggero non ha diritto all&#8217;indennizzo?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Sostanzialmente, senza pretesa di esplorare ipotesi che nella pratica ben poco frequenti, il passeggero non ha diritto all&#8217;indennizzo previsto dall&#8217;articolo 7 in due casi:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>nel caso previsto al paragrafo 1, lett. c) dell&#8217;art. 5, allorquando i passeggeri siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell&#8217;orario di partenza previsto;</li>



<li>ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Reg. (CE) n. 261/2004, il vettore aereo non è tenuto a versare la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 nel momento in cui possa dimostrare che la cancellazione del volo <em>&#8220;è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso&#8221;.</em> Per esempio in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto sul tema del ritardo e/o cancellazione del volo, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “<a href="http://avvocatogallazzi.it/contatti/">contatti</a>“.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il morso del cane: responsabilità civile del proprietario (ex 2052 c.c.)</title>
		<link>https://www.avvocatogallazzi.it/2022/09/15/morso-del-cane/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 13:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel nostro ordinamento, ai fini risarcitori, l&#8217;evento rappresentato dal morso del cane, viene considerato come se fosse opera diretta del proprietario o di chi si serve dell&#8217;animale, salvo che i medesimi riescano a provare il caso fortuito. L&#8217;art. 2052 c.c. recita: &#8220;Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nel nostro ordinamento, ai fini risarcitori, l&#8217;evento rappresentato dal morso del cane, viene considerato come se fosse opera diretta del proprietario o di chi si serve dell&#8217;animale, salvo che i medesimi riescano a provare il caso fortuito. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/2052_2_1" data-type="URL" data-id="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/2052_2_1" target="_blank" rel="noopener">2052</a> c.c. recita: &#8220;Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/2056_2_1" data-type="URL" data-id="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/2056_2_1" target="_blank" rel="noopener">2056</a> ss.] cagionati dall&#8217;animale [c.p. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codicePenale/672_1_1" data-type="URL" data-id="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codicePenale/672_1_1" target="_blank" rel="noopener">672</a> c.p.], sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.</p>



<h2 class="wp-block-heading has-medium-font-size">Il criterio di imputazione della responsabilità</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La responsabilità del proprietario dell&#8217;animale, nell’applicazione della giurisprudenza, si atteggia come sostanzialmente oggettiva, addossata al proprietario  o a chi lo ha in uso, a prescindere dal fatto che agli stessi possano concretamente muoversi specifiche censure in punto di diligenza nella custodia dell’animale stesso (v. Cass. 7 marzo 2016, n. 4373 e Cass. 28 luglio 2014, n. 17091, le quali, anche con riferimento all’ipotesi in esame, parlano esplicitamente di “responsabilità oggettiva”).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da quanto appena esposto deriva che il custode diligente risponde ai fini risarcitori, esattamente come il custode negligente. </p>



<h2 class="wp-block-heading has-medium-font-size">La custodia</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;orientamento giurisprudenziale predominante ritiene che la custodia si identifica in un potere di fatto esercitabile da un soggetto sull&#8217;animale: &#8220;il concetto di custodia deve,<br>quanto meno, significare un effettivo potere fisico, un governo sulla cosa, un uso cui sia collegato il dovere di badare a che dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari congiunture, non derivi pregiudizio ad altri&#8221; [Cass. civ., 13 aprile 1960, n. 2880]</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tribunale di Potenza in un recente sentenza del 2022, ha poi individuato 3 caratteristiche costitutive del dovere di custodia:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il potere di controllare la cosa; </li>



<li>il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi intervenendo su ciò che ha provocato il danno, in modo tale da evitarlo attraverso un’opera preventiva di controllo e di sorveglianza;</li>



<li>il potere di escludere qualsiasi soggetto terzo dall’ingerenza sulla <em>res</em>, nel momento in cui si è prodotto il danno</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading has-medium-font-size">La prova liberatoria: come il proprietario può liberarsi della responsabilità derivante dal morso del cane</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante la responsabilità del custode sia ormai pacificamente considerata oggettiva (quindi anche in assenza di uno specifico addebito), la norma prevede un esonero in capo al proprietario/utilizzatore dell&#8217;animale, nell&#8217;ipotesi sussista un caso fortuito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cosa si intende per caso fortuito? Si intende un evento imprevedibile ed eccezionale che abbia condotto l&#8217;attività dannosa dell&#8217;animale. (Cass. Civ. 1947/1994)</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al fine di poter meglio comprendere quanto sia residuale la casistica che possa integrare il caso fortuito e liberare dalla responsabilità il proprietario dell&#8217;animale, si consideri quanto segue.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo giurisprudenza, nella nozione di caso fortuito non rientra l&#8217;istinto inusuale dell&#8217;animale &#8211; dal momento che il medesimo è privo di raziocinio &#8211; e così l&#8217;imbizzarrimento del cavallo non è generalmente considerato idoneo ad integrare il caso fortuito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ancora, non è stato considerato caso fortuito la caduta di una signora che si era appoggiata ad un corrimano di una scala, al quale era legato un cane che l&#8217;azzannava; il comportamento di una bambina di tre anni, introdottasi in un giardino privato, recintato e chiuso da un cancello facilmente apribile, dove veniva aggredita da un cane.</p>



<h2 class="wp-block-heading has-medium-font-size">La responsabilità per i danni cagionati dal morso del cane randagio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Si può dire che la responsabilità per i danni cagionati dal morso di un cane randagio toccherà all&#8217;ente pubblico (individuabile in base ai compiti attribuiti dalle leggi regionali) incaricato di adottare misure idonee per la prevenzione del randagismo. In generale la responsabilità incomberà dunque sulle ASL o sui Comuni &#8211; o su entrambi  &#8211; nell&#8217;eventualità non abbiano posto in essere tutte le misure idonee per limitare la circolazione di animali randagi, come provvedere a una regolare opera di accalappiamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto sul tema dei danni cagionati dal morso del cane, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “<a href="https://www.avvocatogallazzi.it/contatti/">contatti</a>“.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<item>
		<title>E’ possibile accedere ai dati del defunto contenuti nel suo account Apple/Google?</title>
		<link>https://www.avvocatogallazzi.it/2022/08/16/dati-del-defunto/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 09:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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					<description><![CDATA[I moderni smartphone sono protetti da password, sequenze di sblocco e impronte digitali che garantiscono la sicurezza e la privacy dei dati ivi contenuti.Nel caso di decesso del titolare dello smartphone, è possibile che i suoi eredi possano avere interesse ad accedere ai dati del defunto e se &#8211; come spesso accade &#8211; non sono [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap wp-block-paragraph">I moderni smartphone sono protetti da password, sequenze di sblocco e impronte digitali che garantiscono la sicurezza e la privacy dei dati ivi contenuti.<br>Nel caso di decesso del titolare dello smartphone, è possibile che i suoi eredi possano avere interesse ad accedere ai dati del defunto e se &#8211; come spesso accade &#8211; non sono a conoscenza della chiave di accesso, il problema può essere di non semplice soluzione.<br></p>



<p class="wp-block-paragraph">Come noto, i fornitori del sistema operativo che permette l’utilizzo dei nostri dispositivi mobili (ad ed. Google ed Apple), mettono a disposizione dell’utente la possibilità di effettuare un backup dei dati, in cloud, ovvero presso i propri server. In questo modo l’utente è sicuro che un danneggiamento accidentale del proprio dispositivo, non comprometterebbe i dati contenuti che potrebbero essere facilmente recuperati tramite una connessione internet.</p>



<p class="has-drop-cap wp-block-paragraph"><br>Questo servizio di backup che delocalizza i dati dell’utente su di un server terzo, può costituire un’alternativa al familiare del <em>de cuius</em> che non sia in possesso della password dello smartphone.<br>L’interrogativo contenuto nel titolo del presente articolo, ha trovato recentemente risposta affermativa, ma ad alcune condizioni, come recentemente chiarito sia dal Tribunale di Milano che da quello di Bologna.</p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">La normativa applicabile in tema di recupero dei dati del defunto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La legislazione italiana prevede una norma <em>ad hoc</em> che disciplina l’accesso ai dati del defunto.<br>Si tratta dell’art. 2-terdecies Nuovo Codice Privacy – <a href="https://web.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/03196dl.htm" data-type="URL" data-id="https://web.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/03196dl.htm" target="_blank" rel="noopener">D.lgs 196/2003</a> aggiornato al D.lgs 101/2018 che prevede:</p>



<ol class="wp-block-list"><li><em>I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.</em></li><li><em>L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e’ ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.</em></li><li><em>La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.</em></li><li><em>L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.</em></li><li><em>In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonchè del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.</em></li></ol>



<p class="wp-block-paragraph">In sostanza l’art. 2 terdecies D.lgs 196/2003 prevede due condizioni principali affinché il richiedente possa avanzare una legittima richiesta di accesso ai dati del defunto:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>agisca per ragioni familiari meritevoli di protezione;</li><li>non vi sia espresso divieto dell’interessato all’accesso ai propri dati.</li></ul>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Il caso esaminato dal tribunale di Bologna </h2>



<div class="wp-block-file"><a href="https://www.avvocatogallazzi.it/wp-content/uploads/2022/08/Ordinanza.pdf">Ordinanza del Tribunale di Bologna</a><a href="https://www.avvocatogallazzi.it/wp-content/uploads/2022/08/Ordinanza.pdf" class="wp-block-file__button" download>Download</a></div>



<p class="wp-block-paragraph">Appare interessante riportare un&#8217;applicazione pratica della normativa sopra richiamata, come recentemente interpretata dal Tribunale di Bologna.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La madre di un ragazzo deceduto si è rivolta al Tribunale di Bologna, per richiedere un provvedimento che ordinasse ad Apple, di fornirle assistenza onde recuperare i dati contenuti nel cellulare del figlio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La situazione appariva particolarmente delicata anche in quanto si sospettava un suicidio del ragazzo ed il materiale contenuto nel cellulare, avrebbe potuto fornire informazioni importanti in merito alle ragioni del gesto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Apple si costituiva in giudizio senza opporsi alla richiesta della madre di accesso ai dati del defunto e rimettendosi alla decisione del giudice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tribunale bolognese accoglieva la richiesta presentata dalla madre del giovane deceduto, in quanto ravvisava quelle “ragioni familiari meritevoli di protezione” (art. 2 terdecies D.lgs 196/2003) &nbsp;richieste dalla norma ed inoltre in quanto appurava che il minore non aveva formulato espresso divieto all’accesso di terzi ai propri dati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La massima del provvedimento del Tribunale di Bologna del 25 novembre 2021 è quindi la seguente: <em>&#8220;In applicazione dell&#8217;art. 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, la madre di un ragazzo defunto può legittimamente richiedere accesso ai dati del cellulare del figlio, conservati su iCloud, quando questi non l&#8217;abbia espressamente vietato ai sensi del comma 2 del citato articolo (Nel caso di specie, l&#8217;accesso ai dati personali conservati nel servizio cloud del sistema Apple era stato richiesto dalla madre di un ragazzo deceduto per suicidio ed era preordinato alla comprensione delle ragioni sottese a tale gesto).&#8221;</em></p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Conclusione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, la risposta al quesito formulato nel titolo del presente articolo, può essere considerata affermativa, purché sussistano le condizioni previste dall&#8217;art. 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Recuperare i dati del defunto contenuti nel suo account è quindi possibile, ma per fare ciò sarà necessario rivolgersi al giudice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Allo scrivente non sono noti casi giurisprudenziali che coinvolgano Google, ma si ritiene che la vicenda decisa dal tribunale di Bologna, troverebbe un esito analogo anche nei confronti di tale soggetto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto sul tema dell&#8217;accesso ai dati del defunto, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “<a href="https://www.avvocatogallazzi.it/contatti/" data-type="URL" data-id="https://www.avvocatogallazzi.it/contatti/">contatti</a>“.</p>



<p class="wp-block-paragraph">  </p>
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		<item>
		<title>Risarcimento del danno al figlio abbandonato dal genitore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 16:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di Famiglia]]></category>
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					<description><![CDATA[Il nostro ordinamento riconosce il diritto del figlio abbandonato, al risarcimento del danno subito ad opera del genitore a causa del mancato svolgimento da parte di quest&#8217;ultimo, dei doveri che gli sono propri. (C.d. danno da privazione del rapporto genitoriale) Sul genitore non gravano soltanto i doveri economici legati al mantenimento economico del figlio, ma [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap wp-block-paragraph">Il nostro ordinamento riconosce il diritto del figlio abbandonato, al risarcimento del danno subito ad opera del genitore a causa del mancato svolgimento da parte di quest&#8217;ultimo, dei doveri che gli sono propri. (C.d. danno da privazione del rapporto genitoriale)</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul genitore non gravano soltanto i doveri economici legati al mantenimento economico  del figlio, ma anche i doveri dell&#8217;istruzione, dell&#8217;educazione e dell&#8217;assistenza morale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il triste caso, da cui prende spunto il presente scritto (V. paragrafo conclusivo), è quello di un minore che è stato totalmente trascurato da parte del padre, sia dal punto di vista economico che affettivo.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Fondamento giuridico dei doveri del genitore</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come noto sussiste in capo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale dovere deriva dal semplice fatto della procreazione e si desume innanzitutto dall&#8217;art. 30, Commi 1 e 2 della Costituzione, sia dalle norme di natura internazionale recepite dal nostro ordinamento. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare: </p>



<ul class="wp-block-list"><li>l&#8217;art. 24, comma 3 della Carta dei diritti fondamentali UE;</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>l&#8217;art. 8 della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall&#8217;Italia nel 1991, sui diritti del fanciullo. </li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il nostro codice civile all&#8217;art. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/315_2_2" target="_blank" rel="noopener">315 bis</a> prevede il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e  assistito moralmente, specificando che a tali diritti corrispondono altrettanti doveri da parte dei genitori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche l&#8217;art. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/337_2_3" target="_blank" rel="noopener">337 ter c.c.</a> nel disciplinare gli effetti sulla prole della crisi dei rapporti genitoriali, pone in luce il diritto soggettivo del figlio al mantenimento di un rapporto stabile con entrambi i genitori. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Sulla base del generale riconoscimento del dovere dei genitori di prendersi cura dei figli, una ormai ventennale giurisprudenza ha definito il principio secondo il quale la condotta segnata da un completo disinteresse di un genitore nei confronti del figlio viola diritti soggettivi costituzionalmente garantiti del figlio medesimo ed integra gli estremi di un fatto illecito, con obbligo di risarcire tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale.&nbsp;(Cass. Civ. 7713/2000)</p>



<h4 class="wp-block-heading">La risarcibilità del danno c.d. endofamiliare spettante figlio abbandonato</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la normativa vigente i genitori non esercitano una &#8220;potestà genitoriale&#8221;, ma sono titolari di una &#8220;responsabilità genitoriale&#8221;, concetto che già in sé richiama il dovere piuttosto che il diritto. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La famiglia si configura, conseguentemente, come il luogo di incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno di essi. La famiglia si configura come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell&#8217;ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come &#8220;membri&#8221;, come persone. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne consegue che il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all&#8217;interno di un contesto familiare. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In questa direzione, dopo alcune pronunce contrapposte che avevano generato delle interpretazioni di segno divergente, la sentenza della Cassazione n. 9801/2005 ha ampliato le frontiere della responsabilità civile nelle relazioni familiari e, oggi, il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo, pacificamente anche all&#8217;interno dell&#8217;istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina dello stesso (Cass. Civ. sentenza 20 giugno 2013, n. 15481). </p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta dei c.d. illeciti endofamiliari. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Una ipotesi di illecito endofamiliare è proprio quella da privazione del rapporto genitoriale, in cui soggetto attivo è il genitore che omette di svolgere il ruolo da egli stesso scelto con la procreazione e soggetto passivo il minore, che perde, senza sua colpa, uno dei genitori. </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La &#8220;perdita&#8221; del genitore non è compensata dalla presenza dell&#8217;altro o dei parenti prossimi e non è nemmeno compensata dal mero sostegno economico. E&#8217; perdita che segna la vita del fanciullo; è perdita che causa un danno alla sua stessa identità personale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Pertanto, secondo costante giurisprudenza, il comportamento del genitore che consapevolmente e colposamente priva il figlio della propria presenza, causa un danno di natura non patrimoniale che può trovare tutela risarcitoria ex artt. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/2043_2_1" target="_blank" rel="noopener">2043</a> e <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/2059_2_1" target="_blank" rel="noopener">2059</a> c.c.</p>



<h4 class="wp-block-heading">La quantificazione del danno da privazione del rapporto con il genitore</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Sempre secondo la giurisprudenza, il calcolo del danno da privazione del rapporto con il genitore, sfugge a precise quantificazioni in termini monetari e, pertanto, è necessaria una quantificazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La peculiare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n 7713/2000), può, in particolare, incontrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In merito alla quantificazione in concreto, la giurisprudenza più recente, reputa di aderire all&#8217;orientamento (Corte Appello di Brescia, 1° marzo 2012) che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce <em>ad hoc</em> prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall&#8217;Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale Indirizzo che ha trovato recente conferma da parte della Suprema Corte (Cass. Civ., 22 luglio 2014, n. 16657). In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, come noto, le tabelle elaborate dall&#8217;Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano costituiscono parametro vincolante, attesa la loro diffusione sul territorio nazionale e l&#8217;esigenza di garantire uguaglianza nel momento risarcitorio Le suddette tabelle (nella loro edizione 2018), a favore di un figlio, per la perdita di un genitore, prevedono un risarcimento minimo di € 165.960,00 e un risarcimento massimo di € 331.920,00. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta, però, di voce calcolata sulla &#8220;perdita definitiva&#8221; del genitore, a causa di decesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nell ipotesi di privazione del rapporto genitoriale, per abbandono morale, l&#8217;importo base deve essere dunque adeguatamente rideterminato in base alle peculiarità del caso concreto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel successivo paragrafo si riassumerà una sentenza del tribunale di Milano, andando ad esporre il ragionamento del giudice al fine di chiarire il meccanismo di quantificazione in via equitativa.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Un esempio concreto: la sentenza del Tribunale di Milano 16-23 luglio 2014 &#8211; Sez. IX Civ.</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Tizio e Caia convivevano e dalla loro unione, nel 1999, nasceva Sempronietta. Dopo pochi mesi, nell&#8217;anno 2000, Tizio abbandonava il nucleo familiare e Caia era costretta e crescere, educare e sostentare la figlia da sola.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel 2012, Caia citava in giudizio Tizio per chiedere il mantenimento della figlia, il rimborso delle somme anticipate nel tempo ed il risarcimento del danno c.d. endofamiliare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tribunale, in merito al mantenimento, condannava Tizio al pagamento della somma di € 300,00 mensili <em>pro futuro</em> e riconosceva, inoltre a Caia, la cifra di € 35.900,00 per il mantenimento non versato negli anni precedenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;aspetto che però interessa maggiormente il tema del presente scritto è sicuramente il risarcimento del danno c.d. endofamiliare spettante al figlio abbandonato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza, alla luce degli elementi probatori emersi, in applicazione dei principi esposti nei precedenti paragrafi, riconosceva il diritto di Sempronietta al ristoro del danno non patrimoniale subito. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tizio veniva ritenuto responsabile della violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione per avere privato la figlia dell&#8217;affettività paterna, per avere dimostrato totale insensibilità nei suoi confronti, come emerso dal rifiuto di corrispondere i mezzi di sussistenza e negato a lei ogni aiuto, non solo economico, con conseguente violazione di diritti di primaria rilevanza costituzionale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per tali ragioni, tenuto conto del lasso di tempo trascorso (circa 14 anni), delle condizioni di totale abbandono morale e materiale e del fatto che Sempronietta, purtroppo, aveva saputo di essere stata abbandonata dal papà, adottando come base di calcolo l&#8217;importo minimo previsto dalle tabelle predisposte Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano a favore del figlio per la perdita di un genitore, il risarcimento veniva quantificato in misura pari a 1/4 per complessivi Euro 40.997,50.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto sul tema del risarcimento spettante al figlio abbandonato da uno dei genitori, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “<a href="https://www.avvocatogallazzi.it/contatti/">contatti</a>“.</p>
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		<title>La responsabilità dell&#8217;agente immobiliare (art. 1759 c.c.)</title>
		<link>https://www.avvocatogallazzi.it/2021/05/31/responsabilita-dellagente-immobiliare/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 15:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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					<description><![CDATA[Nella prassi è molto comune rivolgersi ad un agente immobiliare per acquistare o vendere un immobile. La responsabilità dell&#8217;agente immobiliare è regolata dall&#8217;art. 1759 c.c. &#8220;responsabilità del mediatore&#8221; in quanto, dal punto di vista giuridico, &#8220;l&#8217;agente&#8221; è in realtà un mediatore e la relativa disciplina è contenuta negli artt. dal 1754 al 1756 c.c. Il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nella prassi è molto comune rivolgersi ad un agente immobiliare per acquistare o vendere un immobile. La responsabilità dell&#8217;agente immobiliare è regolata dall&#8217;art. 1759 c.c. &#8220;responsabilità del mediatore&#8221; in quanto, dal punto di vista giuridico, &#8220;l&#8217;agente&#8221; è in realtà un mediatore e la relativa disciplina è contenuta negli artt. dal <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1754_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">1754</a> al <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1756_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">1756</a> c.c. </p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Il c.d. agente immobiliare ed il contratto di mediazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il c.d. agente immobiliare (il mediatore) è un professionista che svolge la propria prestazione, impegnandosi affinché i propri clienti stipulino un determinato contratto avente ad oggetto un bene immobile, come una compravendita o una locazione. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In assenza di una espressa definizione codicistica, il contratto di mediazione può essere qualificato come un contratto tipico a prestazioni corrispettive con cui il mediatore, espressamente definito dall&#8217;art. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1754_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">1754</a> c.c., si obbliga a mediare per la conclusione di un affare ed il contrante si obbliga a corrispondere per tale prestazione un corrispettivo denominato provvigione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La funzione economica del contratto di mediazione &#8211; per cui non è richiesta la forma scritta &#8211; si sostanzia nello scambio tra una prestazione ed un compenso. Con specifico riferimento alla provvigione , il legislatore ha statuito che il mediatore ne matura il diritto da ciascuna delle parti se l&#8217;affare è concluso per effetto del suo intervento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il termine &#8220;affare&#8221; si intende qualsiasi operazione economica, che si risolve in un&#8217;utilità patrimoniale e genera un rapporto obbligatorio fra le parti che dà diritto ad agire per l&#8217;inadempimento o, in caso contrario, legittima la richiesta di risarcimento del danno. (Cass. Civ. 21836/2010)</p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">La responsabilità dell&#8217;agente immobiliare</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1754_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">1754</a> c.c. prevede che il c.d. agente immobiliare (mediatore) debba svolgere il proprio incarico rimanendo indipendente ed imparziale rispetto alle parti. (Cass. Civ. 21737/2010)</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre il mediatore ha dei precisi e pregnanti oneri di informazione stabiliti dall&#8217;art. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1759_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">1759</a> c.c. In particolare ha l&#8217;onere di comunicare alle parti tutte le circostanze relative alla valutazione ed alla sicurezza dell&#8217;affare che possano influire sulla conclusione dello stesso. Tale obbligo comprende:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>tutte le circostanze a lui note o conoscibili con la normale diligenza tramite verifiche non complesse (Cass. Civ. 19095/2011);</li><li>tutte le circostanze di cui ha avuto semplicemente notizia (Cass. Civ. 6219/1993), che avrebbero indotto i contraenti a non concludere l&#8217;affare o a concluderlo a condizioni diverse. (Per es. l&#8217;esistenza di abusi edilizi e la mancanza dell&#8217;abitabilità) (Cass. Civ. 6219/1993);</li><li>il dovere di astenersi dal comunicare circostanze di cui non abbia consapevolezza o che non abbia verificato (Cass. Civ. 16623/2010).</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il mediatore è quindi gravato di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l&#8217;obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Qualora, pertanto, il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, si può configurare una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente. A maggior ragione, dunque, il mediatore deve essere riconosciuto responsabile qualora sia a conoscenza di informazioni che siano state sottaciute dal venditore al compratore e non le comunichi a quest&#8217;ultimo.&nbsp;(Trib. Parma, 23 agosto 2013, n. 1103)</p>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di inadempimento dell&#8217;obbligo di informazione ne discende la responsabilità dell&#8217;agente immobiliare e il cliente può chiedere il risarcimento dei danni subiti e/o la ripetizione della provvigione versata (Cass. Civ. 16623/2010)</p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Il compenso dell&#8217;agente immobiliare</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il c.d. agente immobiliare (mediatore) ha diritto di ottenere un compenso (provvigione) da ciascuna delle parti, quanto sussistono tutti i seguenti presupposti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>regolare iscrizione al registro delle imprese o al REA (Cass. Civ. 1735/2016);</li><li>conclusione dell&#8217;affare;</li><li>apporto del mediatore alla conclusione dell&#8217;affare (Cass. Civ. 7067/2002)</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto sul tema della responsabilità dell&#8217;agente immobiliare, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “<a href="https://www.avvocatogallazzi.it/contatti/" class="rank-math-link">contatti</a>“.</p>
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		<title>Le condotte del datore di lavoro fonte di grave stress per il dipendente: lo straining</title>
		<link>https://www.avvocatogallazzi.it/2021/04/26/straining/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 10:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutela del lavoratore]]></category>
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					<description><![CDATA[Lo straining La traduzione dal verbo inglese &#8220;to strain&#8221; significa stressare, tendere, sforzare ed il concetto di straining trova le proprie basi in ambito psicologico, in particolare nel ramo della psicologia del lavoro, si vedano in particolare gli studi del dottor Herald Ege. Si tratta in sostanza di uno stress indotto da condotte vessatorie da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Lo straining</h2>



<p class="has-drop-cap wp-block-paragraph">La traduzione dal verbo inglese &#8220;<a href="https://www.wordreference.com/enit/strain" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">to strain</a>&#8221; significa stressare, tendere, sforzare ed il concetto di straining trova le proprie basi in ambito psicologico, in particolare nel ramo della psicologia del lavoro, si vedano in particolare gli studi del dottor Herald Ege. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta in sostanza di uno stress indotto da condotte vessatorie da parte del datore di lavoro, con effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E&#8217; un tipo di stress, superiore rispetto a quello della tipica prestazione lavorativa ed è diretto nei confronti di una vittima intenzionale e con il fine di cagionare un peggioramento permanente della sua condizione lavorativa. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La letteratura scientifica, ritiene che affinché tale condizione possa assurgere ad una fattispecie nociva idonea a determinare un danno nel lavoratore, è necessario: </p>



<ul class="wp-block-list"><li>un conflitto sul luogo di lavoro; </li><li>che le conseguenze dell&#8217;azione ostile siano costanti; </li><li>una durata di almeno sei mesi delle condizione stressogena; </li><li>che le azioni siano consistite in attacchi ai contatti umani, isolamento sistematico, demansionamento o privazione di qualunque incarico, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minacce di violenza, sia fisica che sessuale, </li><li>una condizione di costante inferiorità della vittima; </li><li>che il conflitto sia pervenuto alla fase in cui la vittima percepisce le conseguenze come permanenti;</li></ul>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">L&#8217;elaborazione giurisprudenziale del concetto di straining</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel nostro ordinamento, il legislatore non ha ancora provveduto ad una tipizzazione del concetto di straining, ma la giurisprudenza da circa una quindicina di anni ha provveduto a fornire delle specifiche coordinate per l&#8217;inquadramento del fenomeno. (Trib. di Bergamo 20 giugno 2005)</p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha più recentemente ritenuto che, ai sensi dell&#8217;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/2087_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 2087 c.c.</a>, norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro,<strong> il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l&#8217;adozione di condizioni lavorative &#8220;stressogene&#8221; (cd. straining )</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">A tal fine il giudice del merito, pur se accerti l&#8217;insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di &#8220;mobbing&#8221;, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti &#8211; per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto &#8211; possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell&#8217;esistenza di questo più tenue danno (Cass. Civ. 3291/2016 e Cass. Civ. 18164/2018).</p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Straining e mobbing </h2>



<p class="wp-block-paragraph">Lo straining consiste nell&#8217;adozione di condotte lavorative stressogene che possono determinare la sussistenza di un più tenue danno a fronte di condotte datoriali non sorrette da un intento persecutorio idoneo a configurare una condotta di mobbing.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo straining è quindi una condotta vessatoria fonte di responsabilità ex <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/2087_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 2087 c.c.</a> anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio. </p>



<p class="wp-block-paragraph">E&#8217; sufficiente che il datore &#8211; anche con una sola azione ma dagli effetti che si protraggono nel tempo &#8211; infligga al lavoratore una condizione di stress eccessiva rispetto a quella normalmente collegata alle sue mansioni, che possa comprometterne le condizioni salute psicofisiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Proprio perché manca una specifica normativa in proposito, i confini fra straining e mobbing non sono chiaramente definiti: quello che è certo che nello straining non è necessario l&#8217;intento persecutorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E&#8217; possibile affermare che lo straining sia una versione più lieve del mobbing? Dal punto di vista di chi scrive, le differenze sono sostanzialmente due.<br>La prima è appunto la discriminante dell&#8217;intento persecutorio che nello straining può essere totalmente assente, la seconda è che gli effetti pregiudizievoli per il lavoratore possono essere ben più gravi a seguito di una condotta stressogena. Gli effetti delle tue tipologie di condotte sono soggettivi e le lesioni alla salute del lavoratore dovranno essere accertati caso per caso.</p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Cosa deve provare il lavoratore?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In un eventuale giudizio per ottenere il ristoro del pregiudizio subito, il lavoratore ha l&#8217;onere di provare:</p>



<ol class="wp-block-list"><li>le condotte del datore di lavoro fonte di stress eccessivo;</li><li>il danno subito;</li><li>il nesso causale tra comportamento (condotta) del datore di lavoro ed il danno. </li></ol>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti come precisato dalla Suprema Corte: &#8220;incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell&#8217;attività lavorati svolta, un danno alla salute, l&#8217;onere di provare, oltre all&#8217;esistenza del danno, la nocività dell&#8217;ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l&#8217;una e l&#8217;altra.&#8221; (Cass. Civ. 24883/2019)</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto sullo straining o comunque sul tema delle condotte vessatorie da parte del datore di lavoro, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “<a href="https://www.avvocatogallazzi.it/contatti/" class="rank-math-link">contatti</a>“.</p>
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		<title>Responsabilità medica: brevi cenni</title>
		<link>https://www.avvocatogallazzi.it/2021/03/30/responsabilita-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 08:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
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					<description><![CDATA[Il nostro codice civile non prevede degli articoli dedicati in modo specifico alla responsabilità medica, ma la giurisprudenza ha provveduto a interpretare ed adattare dei principi generali da applicare al tema, unitamente ad alcuni interventi legislativi adottati negli ultimi anni. Con l&#8217;espressione &#8220;responsabilità medica&#8221;, si intende la responsabilità di strutture sanitarie e socio-sanitarie, medici, personale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il nostro codice civile non prevede degli articoli dedicati in modo specifico alla responsabilità medica, ma la giurisprudenza ha provveduto a interpretare ed adattare dei principi generali da applicare al tema, unitamente ad alcuni interventi legislativi adottati negli ultimi anni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con l&#8217;espressione &#8220;responsabilità medica&#8221;, si intende la responsabilità di strutture sanitarie e socio-sanitarie, medici, personale infermieristico, ecc., per danni derivanti da episodi di malasanità.</p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">La natura della responsabilità medica: contrattuale o extracontrattuale?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel corso degli ultimi tre decenni, l&#8217;intervento dei giudici è stato teso a garantire una più efficace tutela al soggetto rimasto vittima di un caso <em>medical malpractice</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, i tribunali hanno affermato che la responsabilità medica debba essere inquadrata in ambito contrattuale &#8211; e non extracontrattuale &#8211; non solo nel caso vi sia un vero e proprio contratto (di spedalità e/o di prestazione professionale), ma anche nel caso non vi sia alcuna tipologia di rapporto sinallagmatico in essere (Cass. Civ. 589/1999). Per esempio, nel caso in cui l&#8217;errore venga commesso dall&#8217;infermiere che svolge la propria attività lavorativa all&#8217;interno di un ospedale, con il quale il paziente non ha certo stipulato alcun genere di accordo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa classificazione teorica, ha comportato due importanti conseguenze sostanziali:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>incremento da 5 a 10 anni del termine prescrizionale per la domanda di risarcimento;</li><li>esonero della vittima &#8211; nel senso di danneggiato &#8211; dal fornire la prova della condotta colposa dell&#8217;operatore sanitario.</li></ul>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Il &#8220;problema&#8221; del nesso causale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;onere della prova per il paziente danneggiato, che non deve provare la colpa della controparte, risulta sicuramente attenuato, ma rimane sempre da provare il nesso causale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nesso causale è il collegamento tra fatto ed evento lesivo. Infatti per addossare ad un soggetto l’obbligo risarcitorio è necessario verificare che proprio la sua condotta sia la causa di quell’evento. (Cass. Civ. 26824/2017)</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come sopra esposto, nell&#8217;ambito della responsabilità contrattuale &#8211; quale è quella riferibile agli ospedali e alle case di cura &#8211; al paziente compete solo di provare il contratto relativo alla prestazione sanitaria del danno subito e di allegare che la struttura sanitaria è stata inadempiente avendo commesso errori di diagnosi e/o di terapia. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, nell&#8217;alveo della responsabilità contrattuale, l&#8217;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1218_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1218 c.c.</a> esonera il creditore (paziente) dal fornire la prova della colpa del debitore (es. medico), ma non dal dimostrare la ricorrenza del nesso causale tra la condotta di quest&#8217;ultimo e il danno lamentato. (Cass. Civ. 514/2020)</p>



<p class="wp-block-paragraph">In ogni vertenza di questo tipo, il principale ostacolo per il paziente che vuole fare valere il proprio diritto, è proprio quello di dare prova del nesso causale fra la condotta del medico ed il danno subito.</p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading"> Gli ulteriori sforzi della giurisprudenza</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per sommi capi, oltre all&#8217;inquadramento della responsabilità medica nell&#8217;alveo della responsabilità contrattuale (con i relativi vantaggi in termini prescrizione e onere della prova per il paziente), la giurisprudenza: </p>



<ul class="wp-block-list"><li>ha richiesto all&#8217;operatore sanitario nuovi adempimenti al fine di garantire al cittadino una maggiore tutela, come ad esempio l&#8217;obbligo di fornire un&#8217;informativa completa;</li><li>ha preteso una sempre maggiore diligenza e professionalità ai professionisti del settore sanitario;</li><li>ha incrementato l&#8217;ammontare degli importi liquidati a titolo risarcitorio alle vittime degli episodi di malasanità.</li></ul>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">La c.d. legge “Gelli-Bianco” (L. n. 24/2017)</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il legislatore con la c.d. legge Gelli &#8211; Bianco ha cercato di raggiungere un delicato equilibrio fra il diritto del paziente ad una elevata tutela e quello che la classe medica riteneva essere un ingiustificato innalzamento del proprio rischio professionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma risulta essere piuttosto articolata, ma in estrema sintesi i principi fondamentali sono i seguenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In primo luogo, la sicurezza delle cura è parte costituiva del diritto alla salute e le strutture sanitarie devono porre in essere tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all&#8217;erogazione della prestazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In secondo luogo, la struttura sanitaria, sia pubblica che privata, continua, come in passato, a rispondere, nei confronti del paziente, a titolo contrattuale sia per le condotte proprie (ad es., per inadeguatezza tecnologica al trattamento terapeutico eseguito), sia per le condotte dolose o colpose poste in essere dagli esercenti le professioni sanitarie che, quand’anche non dipendenti e/o scelti dal paziente, comunque operano al suo interno (art. 9, commi 1 e 2, L. n. 24/2017).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In terzo luogo, nell&#8217;erogazione delle prestazioni medica con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, gli esercenti le professioni sanitarie debbono attenersi, salvo peculiarità del caso concreto, alle indicazioni previste dalle c.d. linee guida (art. 5, comma 1, L. n. 24/2017), che è previsto vengano elaborate ed aggiornate con cadenza biennale sotto l’egida del Ministro della salute.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In quarto luogo, a tutela sia della vittima <em>medical malpractice</em>, sia dell’operatore sanitario, le strutture sanitarie sono obbligate a munirsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, anche per danni cagionati dal personale presso le stesse a qualunque titolo operante (art. 10, comma 1,L. n. 24/2017). Il paziente può, per il risarcimento del danno sofferto, agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione (art. 12, comma 1,L. n. 24/2017), che, di norma, ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato (art. 12, comma 3, L. n. 24/2017).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, viene istituito, presso il Ministero della salute, un &#8220;Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria&#8221;, destinato al risarcimento dei danni conseguenti a errore medico, in caso di mancata copertura assicurativa degli stessi (o di insolvenza dell’impresa assicuratrice), così come nel caso in cui il danno risulti di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai relativi contratti<br>di assicurazione (art. 14 L. n. 24/2017).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tema della responsabilità medica è estremamente insidioso e questo breve scritto, senza nessuna pretesa di esaustività e completezza, vuole avere soltanto un carattere divulgativo. Vieppiù che, nella disamina delle più recenti sentenze di merito che sono state vagliate prima della redazione del presente articolo, si è notata un prevalenza delle pronunce di rigetto, rispetto a quelle di accoglimento delle domande risarcitorie. Quest&#8217;ultima considerazione, magari destituita di ogni fondamento e dovuta unicamente ad un campione di sentenze numericamente limitato, vuole essere un&#8217;esortazione a scegliere con particolare accuratezza i professionisti a cui volersi affidare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “<a href="https://www.avvocatogallazzi.it/contatti/" class="rank-math-link">contatti</a>“.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>La responsabilità degli insegnanti</title>
		<link>https://www.avvocatogallazzi.it/2021/03/23/responsabilita-degli-insegnanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 17:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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					<description><![CDATA[In termini generali si può affermare che la responsabilità degli insegnanti possa essere sia di natura contrattuale che extracontrattuale, a seconda del tipo di sinistro che si verifica: qualora un alunno rechi danno a sé stesso, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall&#8217;art. 1218 c.c.; qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall&#8217;allievo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">In termini generali si può affermare che la responsabilità degli insegnanti possa essere sia di natura contrattuale che extracontrattuale, a seconda del tipo di sinistro che si verifica:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>qualora un alunno rechi danno a sé stesso, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall&#8217;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1218_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1218 c.c.</a>;</li><li>qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall&#8217;allievo a terzi, valgono le regole di cui all&#8217;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/2048_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 2048 c.c.</a></li></ul>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">***</p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Responsabilità degli insegnanti nell&#8217;eventualità lo studente subisca un danno da autolesione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che, in conseguenza dell&#8217;accoglimento della domanda di iscrizione dell&#8217;allievo &#8211; con la conseguente ammissione di quest&#8217;ultimo alla scuola &#8211; si determina l&#8217;instaurazione di un vincolo negoziale tra l&#8217;istituto scolastico e l&#8217;allievo, vincolo questo dal quale sorge l&#8217;obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l&#8217;incolumità dell&#8217;allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l&#8217;allievo procuri danno a sé stesso.  (Cass. Civ. 2559/2011).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il preciso riferimento alla fruizione della prestazione scolastica &#8220;in tutte le sue espressioni&#8221;<br>induce a ritenere che tale obbligo gravante sull&#8217;istituto scolastico non viene meno né tantomeno si affievolisce allorquando lo studente si trovi, ad esempio, in gita scolastica, dato che anche tale attività è annoverabile all&#8217;interno della vasta gamma delle prestazioni scolastiche. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Da ciò consegue che, allorquando lo studente, benché sottoposto a tale controllo, subisca un danno da autolesione, sussistendo tra l&#8217;allievo e la scuola un vincolo negoziale di tipo contrattuale, trova applicazione il regime probatorio desumibile dall&#8217;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1218_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1218 c.c.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Pertanto, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l&#8217;inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell&#8217;evento specifico produttivo del danno essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile. (Cass. Civ. 2559/2011).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con specifico riferimento al rapporto tra allievo ed insegnante, è pacificamente ritenuto che tra le due parti si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell&#8217;ambito del quale l&#8217;insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l&#8217;allievo si procuri da solo un danno alla persona<br></p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Responsabilità degli insegnanti nell&#8217;eventualità lo studente rechi un danno a terzi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per maggiore chiarezza, dunque, va tenuta distinta l&#8217;ipotesi dell&#8217;autolesione da quella in cui l&#8217;allievo cagioni un danno ad un soggetto terzo. In questo caso, ove il danno venga cagionato dall&#8217;allievo mentre questi era sotto la vigilanza dell&#8217;insegnante, su quest&#8217;ultimo grava una responsabilità oggettiva per il danno posto in essere dal controllato, ai sensi di quanto disposto all&#8217;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/2048_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 2048 c.c. </a></p>



<p class="wp-block-paragraph">In tal caso, mutuando quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>&#8220;per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull&#8217;insegnante per il fatto illecito dell&#8217;allievo, non è sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l&#8217;inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale&#8221; </p><cite>Cass. Civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9542</cite></blockquote>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">***</p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading"><strong>Danno da autolesione</strong> e responsabilità degli insegnanti: due casi tratti dalla giurisprudenza meneghina</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Si riportano di seguito due esempi tratti dalla giurisprudenza del tribunale di Milano, nei quali il giudice, nel primo caso ha ritenuto sussistere una responsabilità dell&#8217;insegnante nella causazione del sinistro, mentre invece nel secondo caso ha scagionato completamente sia la scuola che la maestra.</p>



<h3 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Caso n. 1 </h3>



<p class="wp-block-paragraph">Lo studente vittima del sinistro, frequentava il terzo anno di un istituto tecnico e durante la lezione di educazione fisica, mentre stava correndo lungo il campo della palestra interna all&#8217;istituto insieme agli altri compagni di classe, urtava violentemente il collo contro il filo di nylon, teso, di sostegno della rete di pallavolo collocata a metà campo. A differenza di quanto avveniva solitamente durante la corsa di riscaldamento, quel giorno la rete non era stata sganciata dal professore, che in quel momento era impegnato a compilare il registro di classe. In seguito all&#8217;impatto con il filo di nylon l&#8217;alunno cadeva a terra procurandosi &#8220;trauma regione cervicale anteriore, trauma distorsivo rachide cervicale, come diagnosticato al pronto soccorso dove veniva trasportato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale, dopo aver accertato la ricostruzione dei fatti sopra indicata, ha ritenuto la responsabilità del Ministero convenuto, a causa della negligenza dell&#8217;insegnante nell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione di vigilanza e protezione degli alunni, per non aver rimosso la rete prima di aver dato il consenso agli alunni a che iniziassero la corsa di riscaldamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">All&#8217;esito del procedimento di liquidazione del danno subito dallo studente, il giudice ha quindi condannato il Ministero a corrispondere un risarcimento di circa 6.000,00 €.</p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Caso n. 2</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, convenivano in giudizio il Ministero dell&#8217;Istruzione per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla figlia di 4 anni, per la frattura dell&#8217;omero sinistro, riportata a seguito della caduta occorsa nel cortile della scuola materna mentre scendeva da uno scivolo durante la ricreazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A seguito dell&#8217;istruttoria svolta, il giudice ha ritenuto la caduta della bimba fosse puramente accidentale. In particolare il tribunale ha ritenuto che lo scivolo fosse omologato per infanti di quell&#8217;età, che non vi fossero ulteriori insidie e che alla maestra non potesse essere mosso alcun tipo di addebito.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>&#8220;Se ne deve concludere che si sia trattato di una caduta che, per la sua natura repentina ed improvvisa, si è verificata in maniera fortuita e non prevedibile da parte dell&#8217;insegnante, che era pacifico fosse presente al momento del fatto (tanto che è immediatamente intervenuta ed ha allertato i soccorsi), in adempimento dei suoi doveri di sorveglianza, e nulla avrebbe potuto fare per evitarla, non essendo evidentemente esigibile che la stessa insegnante accompagnasse nella discesa ciascuno dei bambini della sua classe che stavano giocando.&#8221;</p></blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Con queste motivazioni, il tribunale ha quindi rigettato la richiesta di risarcimento danni formulata dei genitori della bimba.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">***</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, come si è potuto evincere dai due esempi sopra riportati, è stato il Ministero ad essere convenuto in giudizio, in quanto dei danni conseguenti all&#8217;illecito dell&#8217;insegnante risponde tale struttura di vertice dell&#8217;Amministrazione statale ex art. 28 della Costituzione. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi ulteriore informazione in merito al complesso tema della responsabilità degli insegnanti, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “<a href="https://www.avvocatogallazzi.it/contatti/" class="rank-math-link">contatti</a>“.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La risoluzione del contratto per inadempimento (1453 c.c.)</title>
		<link>https://www.avvocatogallazzi.it/2021/03/19/risoluzione-del-contratto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 08:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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					<description><![CDATA[La risoluzione per inadempimento di una delle parti è prevista nei contratti con prestazioni corrispettive. Tali contratti sono caratterizzati da una interdipendenza tra le prestazioni dei contraenti: quindi, se una delle parti non adempie le sue obbligazioni, la controparte può chiedere a sua scelta o l&#8217;adempimento o la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.). La [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La risoluzione per inadempimento di una delle parti è prevista nei contratti con prestazioni corrispettive. Tali contratti sono caratterizzati da una interdipendenza tra le prestazioni dei contraenti: quindi, se una delle parti non adempie le sue obbligazioni, la controparte può chiedere a sua scelta o l&#8217;adempimento o la risoluzione del contratto (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1453_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1453 c.c.</a>). </p>



<p class="wp-block-paragraph">La risoluzione del contratto per inadempimento comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale: le parti non saranno perciò più tenute a eseguire le prestazioni previste e dovranno essere restituite le prestazioni eventualmente già effettuate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La risoluzione ha dunque effetto retroattivo tra le parti. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, tuttavia, l&#8217;effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Inoltre, la risoluzione non pregiudica comunque i diritti acquistati dai terzi (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1458_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1458 c.c.</a>). </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per esempio, se viene risolto un contratto di vendita perché il compratore non paga il prezzo, è chiaro che il venditore ha diritto alla restituzione del bene eventualmente già consegnato; ma se nel frattempo il compratore ha rivenduto il bene a terzi, i diritti di questi ultimi non possono essere pregiudicati e l&#8217;originario venditore avrà diritto soltanto al risarcimento dei danni. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La risoluzione del contratto non è però ammessa per qualsiasi forma di inadempimento. La legge stabilisce che il contratto non si può risolvere se l&#8217;inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all&#8217;interesse dell&#8217;altra (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1455_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1455 c.c.</a>). Il giudice dovrà quindi valutare caso per caso l&#8217;importanza dell&#8217;inadempimento, per stabilire in concreto se esso giustifica o meno la risoluzione del contratto.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><em>&#8220;È poi noto che, in tema di inadempimento, è richiesta da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell&#8217;inadempimento stesso, avuto riguardo all&#8217;interesse dell&#8217;altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l&#8217;inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell&#8217;economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all&#8217;altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale.</em></p><p>L<em>&#8216;indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell&#8217;una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell&#8217;altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.&#8221;</em></p><cite>Tribunale Milano Sez. VII, Sent., 26-02-2021</cite></blockquote>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">***</p>



<h2 class="has-large-font-size wp-block-heading">La risoluzione di diritto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La risoluzione del contratto può intervenire non soltanto per effetto di una sentenza del giudice, ma anche di diritto, in tre casi espressamente regolati dal codice.</p>



<h3 class="has-medium-font-size wp-block-heading">La diffida ad adempiere (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1454_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1454 c.c.</a>)</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La diffida ad adempiere è l&#8217;intimazione scritta che uno dei contraenti fa all&#8217;altro di adempiere il contratto entro un congruo termine; tale intimazione deve essere accompagnata dall&#8217;espresso avvertimento che il contratto si intenderà senz&#8217;altro risolto se non verrà adempiuto entro il termine indicato (e cioè, almeno di regola, entro quindici giorni). </p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il termine decorre inutilmente, cioè senza che la prestazione contrattuale venga eseguita, il contratto è risolto di diritto.</p>



<h3 class="has-medium-font-size wp-block-heading">La clausola risolutiva espressa (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1456_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1456 c.c.</a>)</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La clausola risolutiva espressa è un particolare patto inserito o aggiunto al contratto, mediante il quale le parti stabiliscono espressamente che il contratto sia risolto nel caso che una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità previste. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all&#8217;altra che intende valersi della clausola risolutiva.</p>



<h3 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Il termine essenziale (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1457_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1457 c.c.</a>)</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il termine essenziale si ha quando una determinata prestazione deve essere necessariamente eseguita entro un termine prefissato, scaduto il quale viene a mancare ogni interesse per la prestazione medesima. II mancato adempimento di un contratto entro un termine che deve considerarsi essenziale per una delle parti contraenti, comporta la risoluzione di diritto del contratto stesso, a meno che la parte interessata ne pretenda l&#8217;esecuzione nonostante la scadenza del termine, mediante apposita richiesta che deve essere comunicata alla controparte entro tre giorni.&nbsp;</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">***</p>



<h2 class="has-large-font-size wp-block-heading">L&#8217;eccezione di inadempimento</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;eccezione di inadempimento è il rifiuto di adempiere un contratto che uno dei contraenti oppone all&#8217;altro, quando quest&#8217;ultimo non adempie la propria obbligazione. (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1460_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1460 c.c.</a>)</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;eccezione di inadempimento è ammessa nei contratti con prestazioni corrispettive, nei quali esiste una relazione di interdipendenza tra le prestazioni delle parti. E tale relazione può giustificare non solo la risoluzione del contratto, ma il semplice rifiuto di adempiere di uno dei contraenti, quando l&#8217;altro non adempie la propria obbligazione. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il rifiuto di adempiere, che in tal caso viene frequentemente espresso con la formula latina &#8220;<em>inadimplenti non est adimplendum</em>&#8220;, (non si deve adempiere a colui che è inadempiente), non è però ammesso quando il rifiuto è contrario alla buona fede (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1460_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1460 comma 2° c.c.</a>). </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per esempio, si ritiene in genere non giustificato il rifiuto di eseguire la prestazione nel caso che l&#8217;inadempimento della controparte sia di scarsa importanza. Se sono previsti termini diversi per l&#8217;adempimento delle obbligazioni, il contraente tenuto ad eseguire per primo la prestazione non potrà rifiutarsi di adempiere adducendo l&#8217;inadempimento dell&#8217;altro.&nbsp;</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">***</p>



<h2 class="has-large-font-size wp-block-heading">Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il nostro codice civile tutela il soggetto che ha stipulato un contratto a prestazioni corrispettive, non solo in caso di inadempimento dell’altra parte, ma anche nell&#8217;ipotesi vi sia un mero pericolo di inadempimento. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Spetta quindi a ciascun contraente la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta (per esempio, il venditore può astenersi dal consegnare il bene), se, successivamente al perfezionamento del contratto, le condizioni patrimoniali dell’altro (nell’esempio fatto, il compratore) sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione (ovvero il pagamento del prezzo) (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/1461_2_1" class="rank-math-link" target="_blank" rel="noopener">art. 1461 c.c.</a>).</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">***</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi ulteriore informazione in merito al complesso tema della risoluzione del contratto per inadempimento, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “<a class="rank-math-link" href="https://www.avvocatogallazzi.it/contatti/">contatti</a>“.</p>
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