Mela rossa con siringhe

Responsabilità medica: brevi cenni

Il nostro codice civile non prevede degli articoli dedicati in modo specifico alla responsabilità medica, ma la giurisprudenza ha provveduto a interpretare ed adattare dei principi generali da applicare al tema, unitamente ad alcuni interventi legislativi adottati negli ultimi anni.

Con l’espressione “responsabilità medica”, si intende la responsabilità di strutture sanitarie e socio-sanitarie, medici, personale infermieristico, ecc., per danni derivanti da episodi di malasanità.

La natura della responsabilità medica: contrattuale o extracontrattuale?

Nel corso degli ultimi tre decenni, l’intervento dei giudici è stato teso a garantire una più efficace tutela al soggetto rimasto vittima di un caso medical malpractice.

In particolare, i tribunali hanno affermato che la responsabilità medica debba essere inquadrata in ambito contrattuale – e non extracontrattuale – non solo nel caso vi sia un vero e proprio contratto (di spedalità e/o di prestazione professionale), ma anche nel caso non vi sia alcuna tipologia di rapporto sinallagmatico in essere (Cass. Civ. 589/1999). Per esempio, nel caso in cui l’errore venga commesso dall’infermiere che svolge la propria attività lavorativa all’interno di un ospedale, con il quale il paziente non ha certo stipulato alcun genere di accordo.

Questa classificazione teorica, ha comportato due importanti conseguenze sostanziali:

  • incremento da 5 a 10 anni del termine prescrizionale per la domanda di risarcimento;
  • esonero della vittima – nel senso di danneggiato – dal fornire la prova della condotta colposa dell’operatore sanitario.

Il “problema” del nesso causale

L’onere della prova per il paziente danneggiato, che non deve provare la colpa della controparte, risulta sicuramente attenuato, ma rimane sempre da provare il nesso causale.

Il nesso causale è il collegamento tra fatto ed evento lesivo. Infatti per addossare ad un soggetto l’obbligo risarcitorio è necessario verificare che proprio la sua condotta sia la causa di quell’evento. (Cass. Civ. 26824/2017)

Come sopra esposto, nell’ambito della responsabilità contrattuale – quale è quella riferibile agli ospedali e alle case di cura – al paziente compete solo di provare il contratto relativo alla prestazione sanitaria del danno subito e di allegare che la struttura sanitaria è stata inadempiente avendo commesso errori di diagnosi e/o di terapia.

Come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, nell’alveo della responsabilità contrattuale, l’art. 1218 c.c. esonera il creditore (paziente) dal fornire la prova della colpa del debitore (es. medico), ma non dal dimostrare la ricorrenza del nesso causale tra la condotta di quest’ultimo e il danno lamentato. (Cass. Civ. 514/2020)

In ogni vertenza di questo tipo, il principale ostacolo per il paziente che vuole fare valere il proprio diritto, è proprio quello di dare prova del nesso causale fra la condotta del medico ed il danno subito.

Gli ulteriori sforzi della giurisprudenza

Per sommi capi, oltre all’inquadramento della responsabilità medica nell’alveo della responsabilità contrattuale (con i relativi vantaggi in termini prescrizione e onere della prova per il paziente), la giurisprudenza:

  • ha richiesto all’operatore sanitario nuovi adempimenti al fine di garantire al cittadino una maggiore tutela, come ad esempio l’obbligo di fornire un’informativa completa;
  • ha preteso una sempre maggiore diligenza e professionalità ai professionisti del settore sanitario;
  • ha incrementato l’ammontare degli importi liquidati a titolo risarcitorio alle vittime degli episodi di malasanità.

La c.d. legge “Gelli-Bianco” (L. n. 24/2017)

Il legislatore con la c.d. legge Gelli – Bianco ha cercato di raggiungere un delicato equilibrio fra il diritto del paziente ad una elevata tutela e quello che la classe medica riteneva essere un ingiustificato innalzamento del proprio rischio professionale.

La norma risulta essere piuttosto articolata, ma in estrema sintesi i principi fondamentali sono i seguenti.

In primo luogo, la sicurezza delle cura è parte costituiva del diritto alla salute e le strutture sanitarie devono porre in essere tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione della prestazione.

In secondo luogo, la struttura sanitaria, sia pubblica che privata, continua, come in passato, a rispondere, nei confronti del paziente, a titolo contrattuale sia per le condotte proprie (ad es., per inadeguatezza tecnologica al trattamento terapeutico eseguito), sia per le condotte dolose o colpose poste in essere dagli esercenti le professioni sanitarie che, quand’anche non dipendenti e/o scelti dal paziente, comunque operano al suo interno (art. 9, commi 1 e 2, L. n. 24/2017).

In terzo luogo, nell’erogazione delle prestazioni medica con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, gli esercenti le professioni sanitarie debbono attenersi, salvo peculiarità del caso concreto, alle indicazioni previste dalle c.d. linee guida (art. 5, comma 1, L. n. 24/2017), che è previsto vengano elaborate ed aggiornate con cadenza biennale sotto l’egida del Ministro della salute.

In quarto luogo, a tutela sia della vittima medical malpractice, sia dell’operatore sanitario, le strutture sanitarie sono obbligate a munirsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, anche per danni cagionati dal personale presso le stesse a qualunque titolo operante (art. 10, comma 1,L. n. 24/2017). Il paziente può, per il risarcimento del danno sofferto, agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione (art. 12, comma 1,L. n. 24/2017), che, di norma, ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato (art. 12, comma 3, L. n. 24/2017).

Infine, viene istituito, presso il Ministero della salute, un “Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria”, destinato al risarcimento dei danni conseguenti a errore medico, in caso di mancata copertura assicurativa degli stessi (o di insolvenza dell’impresa assicuratrice), così come nel caso in cui il danno risulti di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai relativi contratti
di assicurazione (art. 14 L. n. 24/2017).

Il tema della responsabilità medica è estremamente insidioso e questo breve scritto, senza nessuna pretesa di esaustività e completezza, vuole avere soltanto un carattere divulgativo. Vieppiù che, nella disamina delle più recenti sentenze di merito che sono state vagliate prima della redazione del presente articolo, si è notata un prevalenza delle pronunce di rigetto, rispetto a quelle di accoglimento delle domande risarcitorie. Quest’ultima considerazione, magari destituita di ogni fondamento e dovuta unicamente ad un campione di sentenze numericamente limitato, vuole essere un’esortazione a scegliere con particolare accuratezza i professionisti a cui volersi affidare.

Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito a quanto esposto, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “contatti“.