Persona che consegna banconote da 500€

Brevi cenni in tema di risarcimento danni

Risarcimento danni: definizione

In base al principio di responsabilità, ogni persona è tenuta a sopportare le conseguenze negative della propria condotta (c.d. risarcimento danni), tutte le volte che non vengono rispettate determinate regole. Nel campo del diritto civile, la responsabilità si configura come obbligo di risarcire un danno: obbligo che può derivare o dall’inadempimento di un’obbligazione (responsabilità contrattuale) o da un fatto illecito (responsabilità extracontrattuale).


La responsabilità contrattuale

La responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione (c.d. responsabilità contrattuale) è disciplinata in via generale dall’art. 1218 del codice civile. Tale responsabilità, comporta che il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento danni, se non prova che la prestazione dovuta è diventata impossibile per una causa a lui non imputabile.

Per quanto concerne in particolare la quantificazione del risarcimento, è utile fare riferimento ai concetti di danno emergente e lucro cessante. 

Il danno emergente consiste nella diminuzione patrimoniale che il creditore ha subito a causa del mancato adempimento. 

Il lucro cessante, invece, consiste nell’incremento patrimoniale che il creditore avrebbe avuto se la prestazione fosse stata regolarmente eseguita. 

Per esempio, supponendo che non sia stata consegnata una partita di merce a un venditore che l’aveva precedentemente ordinata e pagata, è chiaro che il danno emergente è costituito dal prezzo della merce, mentre il lucro cessante è costituito dal guadagno che il negoziante stesso avrebbe potuto conseguire vendendo la merce ai suoi clienti.

Secondo la più recente giurisprudenza è risarcibile non solo il danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante), ma anche il danno non patrimoniale, ma solo limitatamente all’ipotesi in cui l’inadempimento abbia determinato la lesione di diritti inviolabili della persona (es. la salute). 

Ad esempio il chirurgo che con la propria condotta abbia cagionato al paziente la perdita della funzionalità di un arto, sarà tenuto a risarcire: 

– il danno patrimoniale, costituito sia dal danno emergente (per esempio le spese di riabilitazione), sia dal lucro cessante (es. l’eventuale diminuzione della sua capacità reddituale); 

– il danno non patrimoniale inteso quale sofferenza morale e turbamento d’animo che gli siano derivati dalla menomazione subita (es. il cambiamento del proprio stile di vita);

La responsabilità extracontrattuale

In contrapposizione alla responsabilità contrattuale, che è quella che consegue all’inadempimento di un’obbligazione, il nostro ordinamento prevede la responsabilità extracontrattuale.

E’ fonte di responsabilità extracontrattuale: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“. (Art. 2043 c.c.)

L’art. 2043 c.c., letto congiuntamente con il successivo art. 2046 c.c., prevede che affinché il danneggiante sia obbligato a risarcire il danno dallo stesso cagionato al danneggiato devono concorrere i seguenti presupposti:
a) il fatto;
b) l’illiceità del fatto;
c) l’imputabilità del fatto al danneggiante;
d) il dolo o la colpa del danneggiante;
e) il nesso causale fra il fatto e l’evento dannoso;
f) il danno.

L’obbligo di risarcire i danni provocati da un fatto illecito è disciplinato, almeno in parte, dalle stesse norme che regolano il risarcimento dovuto dal debitore inadempiente.

In base all’art. 2056 c.c., infatti, si applicano anche alla responsabilità extracontrattuale le disposizioni di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. 

Ciò significa, che vale la regola che il risarcimento dovuto alla persona danneggiata deve comprendere il danno patrimoniale (danno emergente e il lucro cessante), in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso. Così, per esempio, se una persona viene ferita in un incidente stradale, avrà diritto non solo al rimborso delle spese sostenute per curarsi (danno emergente), ma anche alle somme che non ha potuto guadagnare per la forzata sospensione dell’attività lavorativa (lucro cessante). 

Anche il danno non patrimoniale deve essere risarcito, infatti come già sopra esposto, la giurisprudenza in ragione di una lettura costituzionalmente orientata del disposto dell’art. 2059 c.c., ritiene che, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, la risarcibilità del danno non patrimoniale deve essere altresì ammessa in tutti i casi di “lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. (v. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; e, da ultimo, Cass. 8 febbraio 2019, n. 3720)

Risarcimento danni: principali differenze fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

 Responsabilità contrattualeResponsabilità extracontrattuale
CausaInadempimento di un’obbligazioneCompimento di un fatto illecito (ex. art. 2043 c.c.)
ProvaGrava sul debitore l’onere di fornire la prova liberatoriaGrava sul creditore l’onere di provare tutti gli elementi della condotta illecita
Danni imprevedibiliRisarcibili in caso di inadempimento dolosoSempre risarcibili
PrescrizioneDieci anniCinque anni. Due anni nel caso di danni provocati da circolazione di autoveicoli

Il tema del risarcimento danni è un vero e proprio mare magnum e senza nessuna pretesa di esaustività e completezza, si è voluto fornire al lettore un breve riassunto di un argomento che mette in difficoltà anche gli addetti ai lavori.

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito alla disciplina del risarcimento danni, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “contatti“.