Indice di Navigazione
Generalità
Il testatore può nominare un esecutore testamentario affinché vengano esattamente eseguite le sue disposizioni di ultima volontà. (Artt. 700 e ss. c.c.) Il de cuius, nel proprio testamento, individua una persona di sua fiducia che non può essere modificata dagli eredi. La persona indicata dal testatore, deve espressamente accettare o rinunziare con dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale del luogo ove si è aperta la successione.
Funzioni
Le funzioni dell’esecutore testamentario sono principalmente regolate dall’art. 703 c.c. in base al quale egli deve curare che siano esattamente eseguite le ultime volontà del defunto.
A talo scopo l’esecutore testamentario deve amministrare la massa ereditaria in ordine a garantire il raggiungimento del fine prefissato dal testatore. L’esecutore svolge una funzione amministrativa attiva e non di mero controllo, potendo compiere ogni atto di gestione necessario per attuare la volontà del defunto. Nell’eventualità fosse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione non espressamente previsti dal de cuius, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
In tema di funzioni dell’esecutore testamentario, il termine annuale previsto dall’art. 703 c.c. riguarda solo il possesso dei beni ereditari, non anche l’amministrazione degli stessi, la cui gestione deve proseguire finché non siano esattamente attuate le disposizioni testamentarie, salvo contraria volontà del testatore o esonero giudiziale ex art. 710 c.c.
Quando può essere opportuno individuare un esecutore testamentario?
L’opportunità di nominare un esecutore sussiste nel caso in cui le disposizioni testamentarie siano particolarmente complesse o nel caso in cui si presuma non vi possa essere un facile accordo tra gli eredi, oppure nell’eventualità in cui testatore abbia dei dubbi circa il puntuale adempimento delle sue volontà da parte degli eredi.
Ai sensi dell’art. 711 c.c. l’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito, ma è prevista la possibilità che il testatore possa stabilire una retribuzione a carico dell’eredità. Le spese sostenute dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.
Per qualsiasi ulteriore informazione o aggiornamento in merito all’evoluzione giurisprudenziale e/o normativa in tema di esecutore testamentario, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “contatti“.