Fatture non pagate: come comportarsi?

Se siete alle prese con un debitore e non sapete come comportarvi di fronte a fatture non pagate o canoni di locazione non riscossi, questo articolo riassume l’iter per il recupero del vostro credito.

Il tentativo stragiudiziale

Il vostro legale di fiducia inizierà con con un tentativo di recupero del credito in via stragiudiziale, cercando di evitare il “contenzioso”, che comporta maggiori oneri a carico del cliente. L’attività consiste nell’invio al debitore di un’intimazione di pagamento (capitale e interessi), tramite posta elettronica certificata o posta raccomandata. In caso di riscontro positivo da parte di quest’ultimo, la stipulazione di un piano di rientro è spesso la soluzione più ragionevole per entrambe le parti.

La diffida di pagamento oltre consentire al creditore di ottenere la formale messa in mora del debitore, è un’attività dai costi molto contenuti e che è sempre buona prassi tentare.

Indagini patrimoniali

Se il debitore non si dimostra collaborativo è opportuno verificare se il mancato pagamento sia dovuto a cause oggettive oppure alla mera decisione della controparte di non adempiere alla propria obbligazione.

Tale verifica può essere svolta mediante la consultazione di pubbliche banche dati ovvero affidando l’incarico ad un soggetto specializzato.

Recentemente è stata concessa al creditore la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di verificare non solo la presenza di rapporti di conto corrente in capo al debitore, ma anche l’importo della giacenza.

All’esito dell’indagine, il cui costo dipende dall’entità dell’attività svolta, si potrà valutare se procedere con la successiva fase giudiziale. Se l’entità del patrimonio del debitore fosse scoraggiante, il professionista potrà assistere il cliente nella messa a perdita del credito, per il recupero dell’IVA e degli altri oneri fiscali.

La fase giudiziale: l’extrema ratio in caso di fatture non pagate

In questa fase l’avvocato richiede al Tribunale competente l’emissione di un decreto ingiuntivo (633 c.p.c.), con il quale il giudice ordina al debitore di provvedere al pagamento del credito, così come indicato nel decreto e che comprende capitale, interessi e spese legali.

Dopo la notifica del decreto, decorsi inutilmente 40 giorni, senza che il debitore abbia effettuato il pagamento del dovuto o abbia proposto opposizione al decreto ingiuntivo, si può procedere esecutivamente.

Nell’eventualità il debitore dovesse opporsi al decreto ingiuntivo, il rito viene mutato in un normale procedimento di cognizione, nel quale l’opponente deve formulare vere e proprie eccezioni.

Qualora le eccezioni non risultino fondate su prova scritta, oppure non sussistano i gravi motivi, il giudice concede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, consentendo al creditore di poter procedere esecutivamente nei confronti del debitore.

Procedere esecutivamente significa aggredire i beni del debitore con dei pignoramento, sulla base delle informazioni acquisite in sede di indagini patrimoniali.

Il nostro codice di procedura civile prevede sostanzialmente tre tipologie di espropriazione forzata (483 e ss. c.p.c.) per crediti di denaro:

  • l’espropriazione immobiliare,
  • l’espropriazione mobiliare (il pignoramento presso la residenza o l’azienda del debitore),
  • espropriazione mobiliare presso terzi.

Tale ultima procedura esecutiva comprende il pignoramento del conto corrente bancario, il pignoramento del quinto dello stipendio e del TFR, il pignoramento degli autoveicoli e di tutti gli ulteriori crediti a favore al debitore (es. canoni di locazione).

Il pignoramento è posto in essere dall’ufficiale giudiziario su istanza del creditore e previa esibizione del titolo esecutivo del precetto ritualmente notificati al debitore.

E’ importante sottolineare che in caso di esito positivo del recupero giudiziale del credito portato dalle fatture non pagate, tutte le spese legali sono a carico del debitore

In caso di esito negativo (totale o parziale) e di conseguente messa a perdita del credito, è prassi dello scrivente professionista, che il Cliente limiti il proprio onere economico a quanto precedentemente concordato in base all’attività svolta.

Per qualsiasi ulteriore informazione in tema di recupero crediti o fatture non pagate, potrete trovare i recapiti dello studio legale nella sezione “contatti“.